Codice Civile art. 2173 - Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera.Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera. [I]. La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento [1176 2]. [II]. La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario. InquadramentoConsiderata la natura associativa del contratto di soccida, deve ritenersi che la norma qui in esame dia una posizione di preminenza al soccidante nei confronti del soccidario e non invece la qualità in capo al primo di unico titolare dell'impresa agricola di allevamento. Da tale premessa deriva che il soccidante deve esercitare i poteri conferitegli dal primo comma nell'interesse anche del soccidario associato (Grisi, 181). BibliografiaCattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978; Giuffrida, voce Soccida, in Enc. dir., Milano, 1990; Grisi, Il contratto di soccida semplice. Ricognizione normativa, problemi e prospettive, in Nuovo diritto agrario 1988 |