Codice Civile art. 2173 - Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera.

[I]. La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento [1176 2].

[II]. La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

Inquadramento

Considerata la natura associativa del contratto di soccida, deve ritenersi che la norma qui in esame dia una posizione di preminenza al soccidante nei confronti del soccidario e non invece la qualità in capo al primo di unico titolare dell'impresa agricola di allevamento. Da tale premessa deriva che il soccidante deve esercitare i poteri conferitegli dal primo comma nell'interesse anche del soccidario associato (Grisi, 181).

Bibliografia

Cattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978; Giuffrida, voce Soccida, in Enc. dir., Milano, 1990; Grisi, Il contratto di soccida semplice. Ricognizione normativa, problemi e prospettive, in Nuovo diritto agrario 1988

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