Codice Civile art. 2176 - Reintegrazione del bestiame conferito.Reintegrazione del bestiame conferito. [I]. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età. [II]. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto. InquadramentoÈ discusso in dottrina se per la reintegrazione debba farsi riferimento al numero di capi consegnati dal soccidante all'inizio del rapporto (Grisi, 196) ovvero al loro valore intrinseco (Carrara, in Tr. Vas., 1959, 825). BibliografiaCattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978; Giuffrida, voce Soccida, in Enc. dir., Milano, 1990; Grisi, Il contratto di soccida semplice. Ricognizione normativa, problemi e prospettive, in Nuovo diritto agrario 1988 |