Codice Civile art. 2181 - Prelevamento e divisione al termine del contratto.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Prelevamento e divisione al termine del contratto.

[I]. Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

[II]. Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida [2171 3]. Il di più si divide a norma dell'articolo 2178.

[III]. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

Inquadramento

Nel contratto di soccida semplice o parziaria, qualora il soccidante affermi di essere creditore del soccidario e questi eccepisca un suo maggior credito e ne chieda il pagamento in via riconvenzionale, incombe al soccidario la prova che il soccidante si sia appropriato anche della quota di frutti a lui spettante, non potendo tale circostanza ritenersi provata in via presuntiva, in considerazione del fatto che soltanto il soccidario ha, di regola, la materiale disponibilità e la detenzione del bestiame, attraverso la quale si esercita il possesso del soccidante (Cass. n. 3413/1976). Il contratto di soccida, nei suoi tre tipi (semplice, parziaria o con conferimento di pascolo), costituisce un contratto agrario associativo, e non un contratto di società, per cui, al momento dello scioglimento del rapporto, il soccidario può vantare solo i diritti (previsti dagli artt. 2183 e 2184) agli accrescimenti, ai prodotti e agli utili, secondo quanto stabilito dalla convenzione, dalle norme o dagli usi; ne consegue che, ove le quote latte siano state erroneamente attribuite al soccidante invece che al soccidario che, in quanto produttore, è l'effettivo destinatario della relativa disciplina pubblicistica, ciò non rileva nei rapporti interni con il soccidante a meno che la convenzione stipulata tra le parti non preveda anche la ripartizione delle quote latte. Con la ulteriore conseguenza che, in caso di assegnazione di quote latte effettuata erroneamente al soccidante anziché al soccidario, su di essa quest'ultimo non può vantare alcun diritto, neppure alla cessazione del rapporto, non assimilabile allo scioglimento di una società (Cass. n. 21491/2005). L'attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull'accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione dei criteri di prelevamento e di ripartizione degli utili stabiliti dagli artt. 2178 e 2181, consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, così salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto (Cass. n. 24914/2013).

Bibliografia

Cattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978; Giuffrida, voce Soccida, in Enc. dir., Milano, 1990; Grisi, Il contratto di soccida semplice. Ricognizione normativa, problemi e prospettive, in Nuovo diritto agrario 1988

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