Codice Civile art. 2183 - Reintegrazione del bestiame conferito.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Reintegrazione del bestiame conferito.

[I]. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.

[II]. Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.

[III]. Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'articolo 2184.

[IV]. Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Inquadramento

In tema di soccida parziaria costituisce grave inadempimento, causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453, l'opposizione del soccidario alla ricostituzione da parte del soccidante del capitale sociale mediante la sostituzione, a proprie spese, degli animali malati dallo stesso conferiti con altri sani, in conformità al suo diritto riconosciuto dall'art. 2182, comma 2, (Cass. n. 11080/1990).

L'articolo in esame — a differenza dell'art. 2176 consente, a causa della diversa struttura della soccida parziaria rispetto alla soccida semplice, a parità di condizioni, il recesso anche al soccidante e prevede che la reintegrazione avvenga ad opera di entrambe le parti (Bassanelli, in Comm. S.B., 1943, 661).

Bibliografia

Cattaneo, I contratti agrari associativi, in Diritto agrario italiano, Torino, 1978; Giuffrida, voce Soccida, in Enc. dir., Milano, 1990; Grisi, Il contratto di soccida semplice. Ricognizione normativa, problemi e prospettive, in Nuovo diritto agrario 1988

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