Codice Civile art. 2187 - Usi.InquadramentoCon l'entrata in vigore della l. n 756/1964, sono fatte salve ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n 756/1964, soltanto le norme di contratti individuali o collettivi ovvero gli usi e le consuetudini locali più favorevoli al mezzadro (Cass. n. 2475/1971). I patti generali di colonia e mezzadria corporativi, rimasti in vigore per effetto dell'art. 43, d.lgs.lgt. n. 369/1944, hanno conservato valore normativo anche dopo l'entrata in vigore della l. n 756/1964, la quale è inderogabile soltanto in peius per quanto riguarda i conduttori, consentendo la sopravvivenza e l'applicazione dei contratti collettivi ed individuali e delle norme risultanti dagli usi e consuetudini locali, più favorevoli ai conduttori medesimi (Cass. n. 968/1969). BibliografiaCattaneo, in Contratti agrari associativi, Manuale di diritto agrario italiano (a cura di Irti), Torino, 1978. |