Codice Civile art. 2189 - Modalità dell'iscrizione (1).Modalità dell'iscrizione (1). [I]. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato [2190]. [II]. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. [III]. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [2192]. (1) V. art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche. Per l'approvazione dei modelli e la modulistica v. i d.m. 7 febbraio 1996 e la circ. 8 febbraio 1996, n. 3385/c (G.U. 14 febbraio 1996, n. 37, s.o. n. 27). InquadramentoL'iscrizione nel registro delle imprese avviene su domanda del soggetto interessato. In caso di omissione da parte di tale soggetto, tuttavia, è previsto che provveda il giudice del registro ai sensi dell'art. 2190. Il procedimento si snoda in tre fasi: 1) la protocollazione della domanda; 2) l'iscrizione; 3) l'archiviazione degli atti e dei documenti (Luoni-Cavanna, 1031). Può proporre la domanda colui che vanti un interesse specifico all'iscrizione ovvero che sia a tanto obbligato, anche in via sostitutiva (Ferri, in Comm. S.B. 1972, 15, Ragusa Maggiore, in Comm. S. 2002, 85; Cavanna, 17; Luoni-Cavanna, ivi che precisano che la richiesta non può essere surrogata da un ordine del giudice in quanto, in difetto di iniziativa dell'interessato, l'unica possibilità per attuare la pubblicità è l'iscrizione d'ufficio). L'art. 11 d.P.R. n. 581/1995 prescrive che, prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Il depositoL'art. 14 d.P.R. n. 581/1995 disciplina il procedimento di deposito degli atti: esso consiste nell'archiviazione, secondo tecniche informatiche, dell'atto e di tutti i documenti allegati, nonché nella memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, ai fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito. Si osserva, in dottrina, che la distinzione tra iscrizione e deposito si ritrova, coerentemente, anche nelle numerose norme del codice che prescrivono la pubblicazione degli atti, in quanto, là dove è previsto il deposito, si precisa che esso deve farsi « presso l'ufficio del registro delle imprese, mentre quando ci si riferisce all'iscrizione si utilizza la diversa espressione di, appunto, iscrizione nel registro delle imprese » (Finardi, 64 ss., il quale, nt. 6 menziona i casi degli artt. 2341-ter, comma 1, 2343-bis, comma 3, 2435, comma 1, in tema di semplice deposito, e degli artt. 2378, comma 6, 2383, comma 4, e 2436, comma 1, per l'iscrizione). Il controllo dell'ufficio del registro delle impreseIl comma 2 dell'articolo in commento prevede che l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Costituisce oggetto di dibattito, in dottrina ed in giurisprudenza, l'estensione dei controlli consentiti al conservatore del registro delle imprese. Secondo l'orientamento prevalente tra i giudici del registro (da ultimo, Trib. Roma, 17 aprile 2014; Trib. Roma, 15 aprile 2015), il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere. Il conservatore del registro delle imprese non ha, però, funzionalmente il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo: egli è tenuto all'iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell'autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. Per regolarità formale deve, peraltro, intendersi il controllo sui soli requisiti formali dell'atto (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione) e salvo che l'illiceità dell'atto comprometta la riconducibilità al tipo legale giuridico di atto iscrivibile. Al contrario, come detto, esula dai poteri del conservatore ― e, quindi, anche del giudice del registro ― il controllo sul merito della lite tra i soci; la deliberazione deve essere considerata come validamente assunta finché non interviene la sua revoca in via giudiziale o stragiudiziale (Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Taranto, 21 settembre 2009; Trib. Verona, 28 settembre 2009) Sempre in giurisprudenza, si è osservato che il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni, in tal senso dovendosi interpretare il comma 2 dell'art. 2189 secondo il quale, prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve verificare, oltre che l'autenticità delle sottoscrizioni, il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione". Ad opinare diversamente verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. Inoltre, la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere (così, Trib. Roma, 17 aprile 2014, cit.). Deve, invece, escludersi che il conservatore e, quindi, il giudice del registro possa operare, al momento dell'iscrizione di un atto di compravendita di partecipazioni sociali, una verifica del rispetto della clausola statutaria di prelazione, non afferendo tale valutazione al giudizio di corrispondenza tra l'atto da iscrivere ed il modello legale, in quanto, comunque, la cessione delle partecipazioni sociali è perfettamente sussumibile nella fattispecie legale tipica a prescindere dal rispetto della clausola suddetta che non assurge ad elemento costitutivo, sotto il profilo tipologico, della fattispecie (Trib. Roma, 17 luglio 2017). Il conservatore può negare la trascrizione nel Registro di un atto carente ictu oculi dei requisiti minimi di validità tali da renderlo corrispondente al modello legale (Trib. Roma, 12 gennaio 2018).
L'art. 20 comma 7-bis d.l. n. 91/2014L'art. 20 comma 7-bis d.l. 24 giugno 2014, n. 91 ha previsto che, al fine di facilitare e di accelerare le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto, ma resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191. La disposizione non si applica, peraltro, alle società per azioni (per un commento alla nuova disposizione, cfr., Donativi, 279 ss.; Luoni-Cavanna, 1035 ss.). Il ricorso al giudice del registroIl comma 3 dell'art. 2189 in commento prevede che avverso al rifiuto dell'iscrizione, che va comunicato con raccomandata, il richiedente può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro. BibliografiaBocchini, Registro delle imprese, in Enc. dir. 1988; Cavanna, artt. 2188-2194, in Comm. del codice civile, diretto da Enrico Gabrielli, 2014; Donativi, Conservatore e notaio: l'iscrizione nel registro delle imprese dopo il d.l. n. 91/2014, in Giur. comm. 2015; Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2011; Finardi, Il regime di efficacia degli atti delle società di capitali soggetti a iscrizione nel registro delle imprese (art. 2448 c.c.), in Riv. not. 2011; Fimmanò-Ranucci, La pubblicità commerciale e il sindacato del Conservatore del registro delle imprese, in Not. 2014; Ibba-Marasà, Il registro delle imprese, Torino, 1997; Ibba, La pubblicità delle imprese, Padova, 2012; Ibba, Iscrizione nel registro delle imprese e difformità fra situazione iscritta e situazione reale, in Riv. dir. soc. 2013; Ibba, Domande giudiziali aventi ad oggetto quote di S.r.l. e principio di completezza delle iscrizioni, in Riv. dir. soc. 2014; Luoni-Cavanna, Il registro delle imprese, vent'anni dopo. Un panorama dottrinale, in Giur. it. 2015; Macchia, Le sezioni speciali del registro delle imprese, in Impresa 1996; Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, Milano, 1954; Presti Rescigno, Corso di diritto commerciale, Bologna, 2015, 253; Restino, Le sezioni speciali del registro delle imprese, in Riv. dir. comm. 1998; Rordorf, Il giudice del registro delle imprese, in Riv. dir. soc. 1996; Ruggeri, L'irreversibilità della fusione societaria, Padova, 2012. |