Codice Civile art. 2223 - Prestazione della materia.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Prestazione della materia.

[I]. Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore di opera [1658], purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470 ss.].

Inquadramento

Nel contratto d'opera è sempre dovuto un facere che a volte è in sé sufficiente a soddisfare l'interesse creditorio, mentre in altri casi tale attività deve condurre alla creazione di un opus (Cass. n. 88/2123).

L'obbligazione di facere e la prestazione della materia

Contrariamente a quanto accade per il contratto d'appalto, con riferimento al quale l'art. 1658 prevede che la fornitura della materia necessaria al compimento dell'opera sia a carico dell'appaltatore (salvo patto o uso contrario), nel contratto d'opera di norma la materia non è fornita dal prestatore. Qualora però le parti convengano che costui assuma altresì tale obbligo, il contratto d'opera produce effetti anche traslativi, giacché in esito al compimento dell'opera la proprietà di questa si trasferisce al committente.

Contratto d'opera e compravendita

Il contratto d'opera differisce dal contratto di vendita di cose future per la prevalenza, nel primo, dell'obbligazione di facere su quella di dare ovvero perché l'elemento caratterizzante il contratto d'opera è l'attività, mentre, per la vendita è la cosa (G. e D. Giacobbe, in Comm. S., 75).

In giurisprudenza, si legga anche Cass. n. 12011/1997, secondo cui il contratto di lavoro autonomo, o contratto d'opera, è caratterizzato dalla prevalenza dell'obbligazione di fare su quella di dare, con o senza l'onere di acquisto del materiale, requisito questo che sostanzialmente lo differenzia dal contratto di vendita (anche di cose future).

Ne discende che il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti rientranti nella propria normale attività produttiva e /o commerciale, apportando ad essi le modifiche di forma, misura e /o qualità richieste specificamente dalla controparte, costituisce vendita (di cosa futura) se dette modifiche non snaturano le caratteristiche essenziali del prodotto, ma consistono in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze dell'acquirente. Il criterio distintivo enunciato dall'art. 2223 ult. parte differisce dal criterio oggettivo di cui all'art. 940 che fa invece riferimento al valore della componente materiale e della manodopera; secondo la norma in commento invece la qualificazione deve essere condotta con riguardo allo scopo che le parti avevano di mira in ciascuna specifica contrattazione, mentre non avrebbe rilievo il mero riferimento al motivo del singolo contraente (G. e D. Giacobbe, in Comm. S., 75).

L'avvocato che si appropria dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di restituire al cliente le somme di sua pertinenza, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui gli è consentito trattenerle, contravviene all'art. 44 del codice deontologico forense vigente ratione temporis; né tale violazione deontologica viene meno in presenza dei presupposti della compensazione legale, dal momento che la deontologia forense e le norme civili sulla compensazione riflettono finalità differenti (Cass. n. 11168/2022). 

Bibliografia

Anastasi, Professioni intellettuali e subordinazione, in Enc. giur., Roma, 2000, 4; Cian Trabucchi, Commentario Breve al Codice civile, Padova, 2014; G. Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, in Enc. dir., voce Recesso, XXXIX, Milano, 1988, 37 e ss; Levi, La funzione disciplinare degli ordini professionali, Milano, 1967, 44; Perulli, Il lavoro autonomo, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1996, 60; Pezzato, voce: Onorario, in Enc. dir., XXX, Milano, 185; Santoro Passarelli, Opera (contratto), in Nss. D.I., 982; Torrente Schlesinger, Manuale di diritto Privato, Milano, 2015.

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