Codice Civile art. 2234 - Spese e acconti.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Spese e acconti.

[I]. Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Inquadramento

Nel contratto d'opera, l'anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell'opera e la corresponsione degli acconti dovuti secondo gli usi, previste dall'art. 2234, costituiscono manifestazione dell'obbligo di collaborazione che grava sul cliente al fine di mettere la controparte in grado di dare inizio all'opera e proseguirla, e rispondono alla finalità di mitigare la regola della postnumerazione, in virtù della quale il diritto al compenso matura solo a seguito dell'effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata: i relativi importi, pertanto, costituiscono oggetto di un debito liquido, in quanto determinato o determinabile in base ad accordi tra le parti o facendo ricorso agli usi, ed esigibile, in quanto il professionista ne può pretendere il pagamento, con la conseguenza che, se effettuato dal debitore fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, il pagamento resta esposto alla revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, r.d. n. 267/1942 (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto assoggettabili a revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti dal fallito in favore di un avvocato a titolo di fondo spese ed acconto sul compenso dovuto per l'assistenza professionale fornita nella procedura di concordato preventivo) (Cass. n. 24046/2006). Qualora un contratto di lavoro autonomo preveda che la prestazione lavorativa venga eseguita con mezzo di trasporto del lavoratore e con relativo indennizzo a carico del committente, questi può liberarsi dall'obbligo di indennizzo solo provando che la prestazione non è stata eseguita o che per il trasporto il lavoratore non ha sopportato alcuna spesa (Cass. n. 26895/2006).

La missiva contenente la richiesta di pagamento "a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata" (nella specie peraltro inviata in corso di causa), in mancanza di una più univoca volontà abdicativa del professionista, non assume valore dispositivo e di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa ed a specifici diritti in esecuzione dell'incarico di patrocinio non essendo ammissibile frazionare l'unitarietà della prestazione professionale (Cass. n. 10430/2024).

Incarichi conferiti dallo Stato o enti pubblici

In caso di incarico di progettazione conferito dallo Stato o da altro ente pubblico, il rimborso spese di cui alla tariffa professionale per gli ingegneri e gli architetti può essere determinato solo in base alla documentazione esibita, con esclusione di rimborsi forfettari, a norma del comma 4 dell'art. 6 l. n. 404/1977, che ha portata generale e non limitata al settore dell'edilizia carceraria (Cass. n. 5230/1999).

Bibliografia

Anastasi, Professioni intellettuali e subordinazione, in Enc. giur., Roma, 2000, 4; Cian Trabucchi, Commentario Breve al Codice civile, Padova, 2014; G. Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, in Enc. dir., voce Recesso, XXXIX, Milano, 1988, 37 e ss; Levi, La funzione disciplinare degli ordini professionali, Milano, 1967, 44; Perulli, Il lavoro autonomo, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1996, 60; Pezzato, voce: Onorario, in Enc. dir., XXX, Milano, 185; Santoro Passarelli, Opera (contratto), in Nss. D.I., 982; Torrente Schlesinger, Manuale di diritto Privato, Milano, 2015.

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