Codice Civile art. 2238 - Rinvio.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Rinvio.

[I]. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II [2082 ss.] (1).

[II]. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II [2094 ss.].

(1) V. anche art. 10, l. 12 novembre 2011 n. 183.

Inquadramento

Anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo — il quale cessa di essere meramente strumentale — e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio.

Tale esercizio in forma di impresa è configurabile nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo (la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto non rientrante tra i conduttori aventi diritto all'indennità di avviamento commerciale la società conduttrice dell'immobile locato, in quanto esplicante un'attività incentrata esclusivamente su ricerche di carattere medico — analisi cliniche e centro antidiabetico —e, quindi, di natura professionale) (Cass. n. 28312/2011).

Divieto di costituzione di società aventi ad oggetto attività professionali

L'art. 2 l. n. 1815/1939 che vietava la costituzione di società aventi ad oggetto attività professionali è stato abrogato dall'art. 24 l. n. 266/1997. Sull'esercizio in forma associata o societaria della professione forense si legga ora il d.lgs. n. 96/2001, recante attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professionale.

Bibliografia

Anastasi, Professioni intellettuali e subordinazione, in Enc. giur., Roma, 2000, 4; Cian Trabucchi, Commentario Breve al Codice civile, Padova, 2014; G. Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, in Enc. dir., voce Recesso, XXXIX, Milano, 1988, 37 e ss; Levi, La funzione disciplinare degli ordini professionali, Milano, 1967, 44; Perulli, Il lavoro autonomo, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1996, 60; Pezzato, voce: Onorario, in Enc. dir., XXX, Milano, 185; Santoro Passarelli, Opera (contratto), in Nss. D.I., 982; Torrente Schlesinger, Manuale di diritto Privato, Milano, 2015.

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