Codice Civile art. 2271 - Esclusione della compensazione.Esclusione della compensazione. [I]. Non è ammessa compensazione [1246] fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio. InquadramentoCon la stipula del contratto di società si determina, anche nelle società di persone, un effetto di scambio tra patrimonio dei soci e patrimonio sociale, con il trasferimento, per un verso, della titolarità dei beni — anche immobili — conferiti, dal patrimonio dei conferenti a quello della società, soggetto di diritto diverso e terzo rispetto ai soci; e con il parallelo ingresso, nel patrimonio del socio, dei diritti (mobiliari) riferibili alla titolarità della quota sociale (Cass. n. 2252/1998; Cass. n. 11956/1993, Cass. n. 676/1973). Le società di persone possono essere titolari di situazioni giuridiche distinte da quelle facenti capo alle persone fisiche dei soci singolarmente o cumulativamente considerati, e possono conseguentemente essere parte di rapporti giuridici sostanziali o processuali a tutela delle dette situazioni (Cass. n. 3498/1989). La norma in commento costituisce il portato della soggettività giuridica della società di persona che, anche se priva di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto dotata di autonomia patrimoniale. Si evita che i patrimoni personali dei soci e il patrimonio della società siano confusi (Trib. Milano, 11 luglio 1994, Soc., 1995, 221; Trib. S. Maria Capua Vetere, 18 ottobre 2002 Giur. mer., 2003, 1440). In questa prospettiva, si è affermata l'inderogabilità della norma (App. Firenze, 25 febbraio 1980, in Banca, borsa, 1981, II, 456). La dottrina, poi, evidenzia come la norma trovi applicazione con riferimento a tutti i tipi di compensazione e, dunque, tanto alla compensazione legale e giudiziale quanto alla compensazione volontaria (Ferri, 239). Il conferimento realizzato mediante compensazione di un credito del socio è economicamente effettivo, in quanto aumenta la consistenza del capitale di rischio e non altera il necessario rapporto tra capitale e patrimonio. Nessun pregiudizio per i creditori sociali è ravvisabile in un aumento di capitale sottoscritto in tal modo, bensì vi è un aumento della garanzia patrimoniale generica (App. Napoli, 23 maggio 2009). BibliografiaBuonocore, Castellano, Costi, Società di persone, Milano, 1978; Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, a cura di Campobasso M., Torino, 2012; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1992; Ferri jr, Patrimonio, capitale e bilancio, in AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2008, 91; Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1971; Greco, Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, 1959; Jaeger, Denozza, Appunti di diritto commerciale, Bologna, 1993; Marasà, Le società, Milano, 2000; Marulli, Il contratto di società di persone, in Società in generale. Società di persone. Le società tra professionisti, a cura di Cottino, Torino, 2014; Montalenti, Diritto commerciale, diritto tributario, scienze aziendali: categorie disciplinari a confronto in epoca di riforme, in Giur. it. 2004, 3; Oppo, L'identificazione del tipo «società di persone», in Riv. dir. civ. 1988, 619; Paolini, Società semplice di mero godimento, Quesito n. 210-2007/I, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, 2008, 871 ss.; Petrera, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Rivolta, Diritto delle società. Profili generali, Torino, 2015; Santosuosso, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974; Spada, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015. |