Codice Civile art. 2294 - Incapace.InquadramentoIn via generale, per essere socio di una società di persone occorre avere la capacità di agire. La norma in commento deroga, tuttavia, a tale principio generale assoggettando il soggetto, socio di una s.n.c., che si trovi in stato di incapacità alla disciplina prevista per l'imprenditore individuale che si trovi nelle medesime condizioni (Bavetta, in Tr. Res., 1985, 137; Conforti, 2015, 70) e, dunque, circondandolo delle medesime tutele. Questa è, precisamente, la ratio della norma. Si è, poi, posto il problema della applicabilità della norma anche alle società in nome collettivo che non svolgono attività commerciale. Oggi la dottrina appare concorda nel rispondere affermativamente al quesito argomentandosi sia dal dato testuale dell'articolo applicabile ad ogni fattispecie (“in ogni caso”) di società in nome collettivo (Conforti, 2015, 71) sia dalla finalità della norma di sottrarre l'incapace ai rischi della responsabilità illimitata cui è sottoposto il socio di una società collettiva (Di Sabato, 2003, 36; contra però Bavetta, ibidem). Il contratto di società concluso da un incapace senza le prescritte autorizzazione è annullabile secondo i principi generali. In dottrina, è stato osservato che, essendo inquadrabile il contratto di società nell'ambito dei contratti plurilaterali, l'annullamento del contratto inciderà limitatamente alla posizione del socio incapace, salvo che la partecipazione di questi debba ritenersi essenziale secondo le circostanze (Ferri, in Comm. S.B., 1987, 379). Peraltro, il socio incapace, ove non abbia ottenuto le autorizzazioni necessarie, può essere escluso dalla società a norma dell'art. 2286. La continuazione dell'impresa e l'ipotesi di avvio di una societàLa norma in commento consente certamente la continuazione dell'impresa commerciale da parte del soggetto incapace: ciò equivale a dire che il minore, l'interdetto o l'inabilitato potranno, a mezzo del loro rappresentante, partecipare ad una società in nome collettivo ove la quota sociale sia pervenuta all'incapace per donazione o per successione mortis causa. È, invece, dubbio se questi soggetti possano partecipare alla costituzione di una società ovvero subentrare in essa attraverso un acquisto oneroso della partecipazione. Una parte della dottrina ha dato risposta negativa al quesito argomentando dalla circostanza che le norme richiamate dall'art. 2294 hanno ad oggetto tutte ipotesi di continuazione dell'impresa e non già di avvio di essa (Ferrara-Corsi, 240; Campobasso, 69; Conforti, 2015, 72). Altra dottrina, tuttavia, si è mostrata favorevole alla possibilità di acquisto della partecipazione, Guerrera, 941; Ferri, 373; Tassinari, 441) rilevando che dalla legge è richiesto solo che il giudice valuti la mera convenienza della partecipazione. Invece, il minore emancipato, il quale ai sensi dell'art. 397 può iniziare una attività commerciale, potrà partecipare alla costituzione di una società in nome collettivo ovvero entrare a farne parte in sede di successiva modificazione dell'atto costitutivo, ovviamente previa autorizzazione del tribunale (Conforti, 2015, 72). Per quanto riguarda il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, occorrerà fare riferimento al decreto di nomina dell'amministratore: ove detto provvedimento nulla disponga al riguardo, deve ritenersi possibile, senza necessità di alcuna autorizzazione, sia partecipazione alla costituzione della società sia la successiva adesione ad essa (sul punto, Conforti, 2015, 72). BibliografiaBigiavi, La ragione sociale della collettività, in Giur. it., 1946, IV; Campobasso G.F., Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, a cura di Campobasso M., Torino, 2012; Conforti C, Le società di persone. Amministrazione e controlli, Milano, 2009; Conforti C., La società in nome collettivo, Milano, 2015; Costi, Il nome della società, Padova. 1964; Costi R., Di Chio G., Società in generale. Società di persone. 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