Codice Civile art. 2300 - Modificazioni dell'atto costitutivo.

Guido Romano

Modificazioni dell'atto costitutivo.

[I]. Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese [99-101 att.] l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione [2626].

[II]. Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

[III]. Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [2193; 211 trans.; 284 c. nav.].

Inquadramento

Rinviando al commento dell'art. 2252 per quanto attiene ai profili di validità delle modificazioni dell'atto costitutivo, la norma in esame disciplina i profili pubblicitari di tali modificazioni e degli altri fatti relativi alla società (ad es., il recesso di un socio), facendo obbligo agli amministratori di richiedere, entro trenta giorni, all'ufficio del registro le relative iscrizioni.

La pubblicità delle modificazioni ha natura dichiarativa: l'omessa tempestiva iscrizione delle modificazioni non comporta la sopravvenuta irregolarità della società, ma soltanto l'inopponibilità ai terzi di esse (Buonocore in Comm. S., 1995, 322; Tassinari, 469).

Legittimati a richiedere l'iscrizione in argomento sono soltanto gli amministratori e non anche i singoli soci (Trib. Milano, 16 luglio 1986; ma si veda, infra, Cass. n. 2812/2002) i quali, però, potrebbero attivare l'esercizio del potere officioso del giudice del registro ai sensi dell'art. 2190.

L'opponibilità ai terzi delle modificazioni dell'atto costitutivo

Il comma 3 stabilisce l'inopponibilità ai terzi delle modificazioni dell'atto costitutivo fino al momento della loro iscrizione nel registro delle imprese e sempre che non si provi che i terzi ne fossero a conoscenza.

Peraltro, nelle società in nome collettivo, il trasferimento della quota sociale implica una modificazione dell'atto costitutivo e, quindi, la necessità del consenso di tutti i soci, consenso che potrà però essere espresso in via preventiva come avviene quando l'atto costitutivo preveda la libera trasferibilità inter vivos della quota ovvero la continuazione della società con gli eredi del defunto (Rivolta, 327; Spada, 1974) ovvero da comportamenti concludenti.

Appare evidente l'interesse del socio cedente la partecipazione sociale alla tempestiva iscrizione della relativa modificazione dell'atto costitutivo in quanto questi continuerà a rispondere delle obbligazioni sociali verso i terzi fino al momento in cui la cessione non verrà registrata nel registro, senza che sia opponibile al terzo creditore lo scioglimento del rapporto sociale non pubblicato nel registro delle imprese (Tassinari, 471).

Parimenti, il recesso del socio da una s.n.c. — disciplinato dall'art. 2285 applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 2293 — integrando modificazione dell'atto costitutivo della società, è soggetto ad iscrizione, da richiedere dall'amministratore, nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza: qualora, però, l'amministratore di società in nome collettivo non provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione della modificazione, rappresentata dal recesso del socio dalla società, il socio medesimo non può opporre il recesso non iscritto, poiché egli ha il potere di sostituirsi all'amministratore inerte, tenuto conto che al socio stesso è attribuito il potere di sostituirsi all'amministratore inerte per conseguire la pubblicità dell'atto, e che, in ogni caso, il socio medesimo è gravato, medio tempore, quantomeno dall'onere di comunicare all'amministrazione il suo intervenuto recesso (Cass. n. 2812/2002).

Bibliografia

Bigiavi, La ragione sociale della collettività, in Giur. it., 1946, IV; Campobasso G.F., Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, a cura di Campobasso M., Torino, 2012; Conforti C, Le società di persone. Amministrazione e controlli, Milano, 2009; Conforti C., La società in nome collettivo, Milano, 2015; Costi, Il nome della società, Padova. 1964; Costi R., Di Chio G., Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione, Torino, 1991; Cottino, Considerazioni sulla forma del contratto di società, in Riv. soc. 1963; Cottino, Diritto commerciale, I, 2, 4ª ed., Padova, 1999; Di Sabato, Società in nome collettivo, in Enc. giur., XXIX, Roma, 1993; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1999; Ferrara F., Corsi F., Gli imprenditori e le società, Milano, 2009; Fusaro, La durata della società di persone ed i diritti del creditore particolare del socio, in Contr. impr. 1985, 495; Fusaro, La durata delle società di persone, in Contr. impr. 1987, 494; Garesio G., Società in nome collettivo, in Cottino G. (a cura di), La società in generale. Le società di persone. Le società tra professionisti, Torino, 2014; Ghidini, Società personali, Padova, 1972; Guerrera, Società i nome collettivo, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990; Marano, Il requisito della durata nella società di persone, in Giur. comm. 1992, II, 526; Marziale, Osservazioni sugli effetti della scadenza del termine nel contratto di società, in Riv. comm. 1965, II, 223; Oppo, Diritto dell'impresa. Scritti giuridici, Padova, 1992; Palmieri G., Conferimenti immobiliari ed invalidità nelle società di persone, in Riv. soc. 1992, 1405; Rivolta, La partecipazione sociale, Milano, 1965; Romano Pavoni, Teoria delle società: tipi, costituzione, Milano, 1953; Salafia, Limiti alla responsabilità delle società personali per atti degli amministratori eccedenti il potere di rappresentanza, in Soc 1999; Schlesinger P., L'approvazione del rendiconto annuale nelle società di persone, in Riv. soc. 1965; Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974; Spolidoro, Sul capitale sociale delle società di persone, in Riv. soc. 2001, 849; Spolidoro M.S., Sul capitale delle società di persone, Riv. soc. 2001, fasc. 4, 790; Stagno D'Alcontres A., De Luca N., Le società, Tomo I, Le società in generale. Le società di persone, Torino, 2015; Tassinari F., Della società in nome collettivo, in Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso D., in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Torino, 2015.

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