Codice Civile art. 2321 - Utili percepiti in buona fede.

Guido Romano

Utili percepiti in buona fede.

[I]. I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

Inquadramento

Il diritto di percepire gli utili da parte degli accomandanti deriva dall'approvazione del rendiconto, secondo la disposizione, applicabile alla s.a.s., di cui all'art. 2262. La norma in commento, integrando la disciplina delle società semplici, stabilisce che gli accomandanti non sono tenuti a restituire gli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

È stato osservato che la previsione concorre a determinare il carattere tipologicamente capitalistico della partecipazione dell'accomandante (Leozappa 581; Montalenti, 1987, 247). Inoltre, la norma si spiega non solo nell'esclusione degli accomandanti dalla gestione societaria, ma anche nella limitatezza dei poteri di controllo loro spettanti, che determina l'oggettiva difficoltà di verificare se gli utili esposti in bilancio siano stati effettivamente conseguiti e, quindi, dovuti (Bussoletti, 965).

La norma si riferisce al bilancio «regolarmente approvato»: tale requisito va inteso in senso formale che si ha quando il procedimento di approvazione sia stato rispettato e senza implicare una verifica in ordine alla correttezza e veridicità delle voci esposte.

La buona fede deve sussistere al momento della percezione non rilevando successivi mutamenti dello stato soggettivo dell'accomandante ed è esclusa in caso di colpa grave. Quest'ultima sussiste quando, tenuto conto della particolare posizione dell'accomandante, l'inesistenza degli utili poteva essere accertata, utilizzando la normale diligenza, sulla base degli elementi a disposizione (Leozappa, 582; Ferri, in Tr. Vas., 1987, 38

Bibliografia

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