Codice Civile art. 2330 bis - [Pubblicazione dell'atto costitutivo] 1 .[Pubblicazione dell'atto costitutivo]1.
[1] Il presente articolo non trova più riscontro nella nuova formulazione numerica del Capo V adottata dall'art. 1 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. L'articolo era stato abrogato dall'art. 33 l. 24 novembre 2000, n. 340. Dapprima era così formulato: «[I]. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. [II]. Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell'articolo 2343». |