Codice Civile art. 2338 - Obbligazioni dei promotori (1).

Guido Romano

Obbligazioni dei promotori (1).

[I]. I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.

[II]. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

[III]. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

(1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.

Inquadramento

La norma in esame — che sancisce indirettamente un obbligo del promotore di vigilare sulle operazioni poste in essere per la realizzazione del risultato (Bertone, 298) — pone solidalmente a carico dei promotori la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni contratte per costituire la società (Gerbo, 724).

Bibliografia

Ferrarini, La responsabilità da prospetto, Milano, 1986; Gerbo, Artt. 2337-2341, in Comm. Gabrielli, Torino, 2014; Lo Cascio, La riforma del diritto societario, Milano, 2003; Torino, artt. 2337-2338, in Codice commentato delle società, Milano, 2011.

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