Codice Civile art. 2380 - Sistemi di amministrazione e di controllo 1Sistemi di amministrazione e di controllo 1 [I].Lo statuto adotta per l'amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno. [II]. Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. [III]. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti. [1] Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b) d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo precedente, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004, era il seguente: "Sistemi di amministrazione e di controllo. Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione." InquadramentoLa riforma del diritto societario ha ampliato i modelli organizzativi relativi all'amministrazione ed al controllo delle società per azioni. I soci, dunque, sono liberi, nella loro autonomia statutaria, di scegliere il modello tradizionale, quello dualistico o quello monistico. In difetto di scelta statutaria, il modello applicabile è quello tradizionale fondato su una netta separazione tra organo amministrativo, costituito da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione, ed organo di controllo, costituito dal collegio sindacale. Il sistema dualistico, di ispirazione tedesca, prevede la presenza di un consiglio di gestione ed in un consiglio di sorveglianza: l'amministrazione della società spetta al consiglio di gestione ed il controllo, latamente inteso, al consiglio di sorveglianza. Così, le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria (nomina degli amministratori ed approvazione del bilancio) sono attribuite ad un organo professionale quale è il consiglio di sorveglianza. Il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, si caratterizza per non avere un organo di controllo separato dall'organo di gestione, ma costituito al suo interno: l'amministrazione ed il controllo sono, infatti, esercitati da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo sulla gestione, costituito all'interno del primo, che svolge le funzioni proprie del collegio sindacale, e composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali e che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, devono avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. L'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità (Cass., n. 21730/2020). Le modifiche introdotte dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47Tramite il d.lgs n. 47/2026 è stata attuata la delega contenuta all’articolo 19, l. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. legge capitali) per la revisione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (TUF o Testo Unico) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Secondo la Relazione illustrativa, le modifiche alla Sezione VI-bis del Codice civile mirano a offrire maggiore discrezionalità nella scelta del sistema di governance, al fine di rafforzare l’attrattività delle società italiane e rendere i sistemi più facilmente riconoscibili anche per gli investitori esteri. La disciplina introduce una regolamentazione autonoma ed esaustiva dei tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo, dando loro pari rilevanza e visibilità, superando così il precedente favore verso il sistema tradizionale. Le modifiche hanno eliminato i rinvii normativi alla disciplina del modello “tradizionale”, che non è più quello predefinito, aggiungendo alcune specificità per rispettare le caratteristiche di ciascun sistema. Oltre agli interventi già citati, sono state apportate ulteriori modifiche strutturali, con particolare attenzione alla razionalizzazione delle regole sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi. In particolare, l’art. 9, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 47/2026 ha sostituito l’art. 2380 c.c. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, l’intervento provvede a riformare il sistema di corporate governance delle società di capitali rendendo ogni modello di amministrazione e controllo autosufficiente ed eliminando qualsiasi rinvio al modello tradizionale come modello base. Il nuovo testo del primo comma dell’articolo prevede una riserva allo statuto in relazione alla scelta del sistema di amministrazione e controllo, permettendo l’adozione di una delle alternative disponibili. Il secondo comma specifica che, salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo. Infine, il terzo comma contiene una modifica di ordine meramente lessicale, funzionale a rendere la disposizione applicabile anche al sistema dualistico. Il provvedimento è entrato in vigore il 29.4.2026. BibliografiaAa.Vv., La riforma delle società, Torino, 2003; Cottino, Diritto Societario, Padova, 2011; Nazzicone-Providenti, Amministrazione e controlli nella società per azioni, Milano, 2010; Sanfilippo, Il presidente del consiglio di amministrazione nelle società per azioni, in Il nuovo diritto delle società, Torino, 2007. |