Codice Civile art. 2400 - Nomina e cessazione dall'ufficio (1).Nomina e cessazione dall'ufficio (1). [I]. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. [II]. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. [III]. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. [IV]. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società (2). (1) V. nota al Capo V. (2) Comma aggiunto dall'art. 2 2 lett. a) l. 28 dicembre 2005, n. 262. InquadramentoI sindaci sono nominati la prima volta con l'atto costitutivo: l'art. 2328, n. 11 prevede oggi che debbano essere indicati i nomi dei componenti del collegio sindacale e non solo il numero complessivo di essi. È stato, tuttavia, osservato che la mancata indicazione dei nominativi non importa una invalidità dell'atto stesso (non essendo la causa ricompresa nell'art. 2332), essendo poi rimesso all'assemblea la scelta dei sindaci. Successivamente, la nomina è rimessa all'assemblea e, dunque, al gruppo di comando. Il legislatore non ha operato scelte più radicali al fine di garantire l'indipendenza dei sindaci limitandosi a collocare le prescrizioni a ciò finalizzate in ambiti diversi da quello della nomina e, precisamente, nella indicazione di cause di ineleggibilità e di decadenza (art. 2399), nella disciplina della revoca (art. 2400 comma 2); nella necessarietà della retribuzione e nella invariabilità di essa (art. 2402) (Aiello, 485). La nomina assembleare trova eccezione (oltre che nella designazione dei primi sindaci) nel caso di sindaci la cui designazione è riservata a possessori di particolari strumenti finanziari (art. 2351 u.c.) e nel caso di sindaci da individuarsi dallo Stato o da enti pubblici (Aiello 486). L'accettazione e la comunicazione degli incarichi ricopertiAi fini della corretta instaurazione del rapporto sociale non è sufficiente la nomina da parte dell'assemblea, ma è necessaria l'accettazione da parte degli interessati: conseguentemente, gli obblighi pubblicitari di cui al terzo comma dell'articolo in esame, cui sono tenuti gli amministratori e, in caso di inerzia dei medesimi, gli stessi sindaci, vanno riferiti non alla designazione, ma alla successiva accettazione (Aiello, 487). In considerazione del carattere necessariamente collegiale dell'organo, la dottrina ritiene che, nel caso di mancata accettazione da parte di uno dei soggetti designati, l'assemblea debba essere riconvocata con urgenza per provvedere alla nuova nomina (Ambrosini in Tr. Res., 2013, 215; Aiello, 488). Il quarto comma dell'articolo in esame prevede poi che, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società: tale comunicazione ha una evidente finalità di trasparenza. Oggetto della comunicazione dovranno essere sia incarichi gestori sia ogni mansione di controllo prestata, indifferentemente, in società di capitali o di persone (Aiello 589). La durata dell'incarico e la prorogatioLa durata triennale dell'incarico ha natura inderogabile in quanto funzionale alla garanzia dell'indipendenza dei sindaci (Tedeschi in Comm. S., 1992, 56; Domenichini, 550). Il termine non solo non è riducibile, ma neppure estensibile (Cavalli 41), ancorché si ammetta la possibilità di una rielezione (mediante delibera assembleare) del medesimo soggetto (Aiello ibidem). La revoca per giusta causaIl legislatore, al fine di garantire ulteriormente l'indipendenza dei sindaci, ha subordinato la revoca da parte dell'assemblea dei sindaci a due condizioni: la sussistenza di una giusta causa e l'approvazione del tribunale che dovrà sentire l'interessato. La disciplina ha natura inderogabile. La competenza in ordine alla decisione di revoca appartiene in via esclusiva all'assemblea la quale provvede con delibera necessariamente motivata in quanto essa deve indicare le circostanze che integrano la giusta causa prevista dalla norma in commento (Trib. Bologna, 25 luglio 1997, secondo la quale i soci che vogliano anticipare la cessazione del rapporto con i sindaci debbono contestare ad essi precisi fatti di violazione dei doveri loro gravanti, sottoponendo poi il vaglio del loro assunto all'autorità giudiziaria per l'approvazione dalla quale consegue l'efficacia della deliberazione). La giusta causa di revoca sussiste non solo a fronte di eventuali inadempimenti posti in essere dal sindaco, ma anche per effetto di particolari circostanze che riguardino la sua persona che siano rilevanti (pur non integrando una causa di decadenza) nell'ambito del rapporto che lega la società ai suoi organi di controllo (così, Bertolotti, 124). È stato, così, ritenuta legittima la revoca di un sindaco coinvolto in un procedimento penale e sottoposto a misura cautelare (Trib. Milano, 29 aprile 2009). Ancora, il rischio di eventuale inadempimento del debitore cui gli amministratori ed i sindaci espongano la società di capitali compiendo una nuova operazione dopo la perdita del capitale sociale, finché non si sia concretizzato, può giustificare l'adozione dei provvedimenti di revoca dai rispettivi incarichi, ma non l'ammissibilità di un'azione risarcitoria nei loro confronti che richiede la prova del danno (Trib. Milano, 24 novembre 2009). In via generale, deve dirsi che costituiscono giusta causa di revoca quei fatti che particolarmente incidono, ledendolo, l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto tra sindaci e società e che assumono una tale gravità da impedire la realizzazione del rapporto (Bertolotti 125). Per quanto attiene alla approvazione del tribunale, essa non rappresenta una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto di volontaria giurisdizione, con il quale viene esercitato un controllo circa l'esistenza della giusta causa, il quale rappresenta una fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca (Cass. n. 7264/1999). Attesa l'inderogabilità della disciplina in commento, deve escludersi la legittimità di clausole statutarie che prevedano, per effetto delle dimissioni o comunque della decadenza di un sindaco, la decadenza dell'intero collegio (clausola simul stabunt simul cadent), in quanto, in tal modo, si consentirebbe a ciascun sindaco di provocare, con un proprio comportamento, la cessazione dell'intero organo e, in tal modo, di liberarsi dei sindaci sgraditi al gruppo di comando (Ambrosini in Tr. Res., 2013, 215; Aiello, 491). Infine, la norma in commento deve essere coordinata con il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2407 che, richiamando l'art. 2393 comma 5, stabilisce che la deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio, purché assunta con il voto favorevole di un quinto del capitale sociale. Si è sul punto evidenziato che, operando il rinvio alla norma sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nei limiti del giudizio di compatibilità (art. 2497 comma 3), il regime della revoca dei sindaci presenta dei caratteri particolari, funzionalizzati alla tutela dei diritti dei terzi e del mercato, che sono assenti nella disciplina dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (e della conseguente revoca). Conseguentemente, la revoca automatica, conseguente alla deliberazione favorevole all'azione di responsabilità assunta da oltre un quinto del capitale sociale, si presenta incompatibile con la tutela della indipendenza dei sindaci. Rimane, dunque, ferma, anche in tal caso, la necessità che la revoca sia disposta per giusta causa ed approvata dal tribunale (Aiello 492; Ambrosini, in Tr. Res., 2013, 233; Bertolotti, 131). La giurisprudenza è pervenuta a conclusioni conformi. In particolare, si è affermato che la deliberazione con la quale l'assemblea di una società per azioni autorizzi l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i sindaci, anche se adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, non determina la revoca automatica dei sindaci dalla carica e non ne implica l'immediata sostituzione (Cass. n. 27389/2005, ma già Trib. Roma, 4 novembre 1996. Tale posizione è stata da ultimo ripresa da Cass. n. 20826/2010). BibliografiaAbriani N., art. 2477, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Aiello M., artt. 2397 - 2407, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Benatti L., Efficacia delle dimissioni dei sindaci, in Giur. comm. 2013, I, 1176; Bertolotti A., Società per azioni. Collegio sindacale. Revisori. Denunzia al tribunale, Torino, 2015; Bigiavi, Ancora sulla nomina senza richiesta di un amministratore giudiziario delle società per azioni a sensi dell'art. 2049 c.c., in Riv. dir. civ. 1955, I, 210; Domenichini, Il collegio sindacale, in Commentario Niccolini-Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004; Campobasso G.F., Diritto commerciale, 2, in Diritto delle società, a cura di Campobasso M., Torino, 2012; Caprara, La presidenza del collegio sindacale, in Contr. impr. 2010, 1, 206; Cavalli, I sindaci, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 5, Torino, 1988; Cottino, Le società. Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1999; Galgano F., Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2004; Magnani P., sub artt. 2400 - 2402, in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di Ghezzi, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005; Montalenti, Amministrazione e controllo nelle società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma, in Riv. soc. 2013, 52; Morera U., Il Presidente del collegio sindacale, in Il collegio sindacale. Le nuove regole, a cura di Alessi, Abriani, Morera, Milano, 2007; Nazzicone L., Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, Milano, 2005; Parmeggiani F., I sindaci e il problema della prorogatio in caso di rinuncia, in Giur. comm. 2014, II, 690; Patroni Griffi, Società (controllo giudiziario sulle), in Enc. giur., Roma, 1993; Rossi S. e Colombo R., art. 2408, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Rossi S., art. 2409, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Sanzo S., Denuncia al collegio sindacale e al tribunale, in Giur. it. 2013, IV, 2191; Sasso, A proposito dell'indipendenza del sindaco, in Giur. comm. 1999, I, 220; Squadrotti, V., Le funzioni del collegio sindacale, in Giur. it. 2013, 2181; Tedeschi G.U., Il nuovo art. 2409 c.c., in Contr. impr. 2005, 695; Travaglini G., Brevi note in tema di responsabilità concorrente dei sindaci in caso di mancato esercizio dei loro poteri reattivi. Il requisito necessario del nesso causale, in Resp. Civ. prev., 2014, 1618 (nota a Cass. 29 ottobre 2013, n. 24362); Valitutti A., Il controllo giudiziario sulle società di capitali, Torino, 2013. |