Codice Civile art. 2402 - Retribuzione (1).

Guido Romano

Retribuzione (1).

[I]. La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

(1) V. nota al Capo V.

Inquadramento

Il legislatore, al fine di garantire l'indipendenza dei sindaci, ha previsto il carattere necessariamente oneroso della prestazione professionale resa dai sindaci. L'onerosità, qui, diviene una prescrizione inderogabile (Aiello, 498; Cavalli, 33), non potendo neppure il sindaco rinunziarvi (Domenichini, 547): essa, infatti, non viene in considerazione in relazione all'interesse di natura patrimoniale del prestatore d'opera, ma al fine di garantire al soggetto piena indipendenza dalla società e dai suoi soci di controllo (Aiello 499) in vista della tutela dei soci di minoranza, dei terzi e del mercato in genere.

Corollario della funzione di garanzia del compenso è l'invariabilità del compenso: quest'ultimo non potrà variare nell'arco del triennio e sarà nullo ogni patto, intervenuto tra le parti (società e sindaci) volto a modificare, in aumento o in diminuzione, l'entità del compenso (Aiello, 500). È, però, consentito che, al momento della nomina, vengano introdotti dei criteri di adeguamento del compenso per le annualità successive alla prima, purché tali criteri siano oggettivi e fondati su meccanismi predeterminati (Cavalli, 37).

Qualora il compenso, non determinato nello statuto, non sia stato indicato dall'assemblea al momento della scelta del professionista, esso potrà essere determinato esclusivamente dal giudice (ancora, Aiello, ibidem), dovendosi, peraltro, escludere che la mancata determinazione abbia qualsivoglia riflesso sulla validità della deliberazione di nomina (Cavalli, 35; Domenichini, 547).

L'incarico è necessariamente oneroso in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l'indipendenza e l'obiettività della funzione (Cass. n. 7299/2015) ne consegue che, ove l'entità del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo né fissata dall'assemblea, il giudice che ne sia richiesto ha l'obbligo di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'art. 2233, non rappresentando un ostacolo la clausola dello statuto che demanda alla stessa assemblea la predetta scelta, attesa l'invalidità di tale previsione la quale si risolve nell'affermazione dell'opposta regola della gratuità dell'incarico (Cass. n. 14640/2008; in termini sostanzialmente analoghi, Trib. Matera, 24 febbraio 1988).

La misura del compenso dei componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2402, deve essere stabilita nell'atto costitutivo o deve essere fissata dall'assemblea, sicché, in mancanza di tale indicazione, va determinata dal giudice ex art. 2233, non potendosi attribuire alcuna rilevanza ad eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione (Cass. n. 22761/2014). Il giudice, poi, provvederà alla liquidazione ricorrendo alle tariffe o agli usi e ai criteri dell'importanza dell'opera svolta e al decoro della professione (Trib. Pavia, 16 febbraio 1991).

Il compenso per l'attività svolta dai sindaci di una società per azioni è determinato dall'assemblea e va inteso determinato in via omnicomprensiva, anche rispetto alle attività di revisione dei bilanci consolidati (Cass., n. 1587/2017).

Il compenso viene determinato, come detto, per l'intero triennio. Tuttavia, il diritto del sindaco a percepire il compenso matura alla chiusura di ogni singolo esercizio (Trib. Roma, 7 luglio 2010; Trib. Milano, 11 ottobre 1993). Qualora il sindaco, poi, cessi anticipatamente dall'incarico, avrà diritto ad un emolumento proporzionale al periodo in cui è stata prestata l'attività (Trib. Napoli, 5 luglio 1962). I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio, sicché nell'ipotesi di dimissioni di uno di essi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima dell'approvazione del corrispondente bilancio, è legittima una corrispondente decurtazione del suo compenso (Cass., n. 3190/2016).

A fronte dell'opposizione con la quale il sindaco di una società fallita si dolga della mancata ammissione allo stato passivo del credito relativo al compenso maturato nei confronti dell'ente, la procedura fallimentare può sollevare l'eccezione di inadempimento del sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; tuttavia, nel caso in cui sia dedotta una fattispecie di responsabilità concorrente dei sindaci ex art. 2407 c.c., il curatore ha l'onere di proporre detta eccezione in maniera specifica, dando la prova di quei fatti storici, attinenti alla gestione ovvero al concreto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sui quali si innesta la omessa vigilanza da parte dell'organo di controllo (Cass., n. 2343/2024).

Infine, il compenso dei sindaci, a differenza di quello degli amministratori, è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 2 (Cass. n. 2542/1983).

Bibliografia

Abriani N., art. 2477, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Aiello M., artt. 2397 - 2407, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Benatti L., Efficacia delle dimissioni dei sindaci, in Giur. comm. 2013, I, 1176; Bertolotti A., Società per azioni. Collegio sindacale. Revisori. Denunzia al tribunale, Torino, 2015; Bigiavi, Ancora sulla nomina senza richiesta di un amministratore giudiziario delle società per azioni a sensi dell'art. 2049 c.c., in Riv. dir. civ. 1955, I, 210; Domenichini, Il collegio sindacale, in Commentario Niccolini-Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004; Campobasso G.F., Diritto commerciale, 2, in Diritto delle società, a cura di Campobasso M., Torino, 2012; Caprara, La presidenza del collegio sindacale, in Contr. impr. 2010, 1, 206; Cavalli, I sindaci, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 5, Torino, 1988; Cottino, Le società. Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1999; Galgano F., Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2004; Magnani P., sub artt. 2400 - 2402, in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di Ghezzi, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005; Montalenti, Amministrazione e controllo nelle società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma, in Riv. soc. 2013, 52; Morera U., Il Presidente del collegio sindacale, in Il collegio sindacale. Le nuove regole, a cura di Alessi, Abriani, Morera, Milano, 2007; Nazzicone L., Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, Milano, 2005; Parmeggiani F., I sindaci e il problema della prorogatio in caso di rinuncia, in Giur. comm. 2014, II, 690; Patroni Griffi, Società (controllo giudiziario sulle), in Enc. giur., Roma, 1993; Rossi S. e Colombo R., art. 2408, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Rossi S., art. 2409, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Sanzo S., Denuncia al collegio sindacale e al tribunale, in Giur. it. 2013, IV, 2191; Sasso, A proposito dell'indipendenza del sindaco, in Giur. comm. 1999, I, 220; Squadrotti, V., Le funzioni del collegio sindacale, in Giur. it. 2013, 2181; Tedeschi G.U., Il nuovo art. 2409 c.c., in Contr. impr. 2005, 695; Travaglini G., Brevi note in tema di responsabilità concorrente dei sindaci in caso di mancato esercizio dei loro poteri reattivi. Il requisito necessario del nesso causale, in Resp. Civ. prev., 2014, 1618 (nota a Cass. 29 ottobre 2013, n. 24362); Valitutti A., Il controllo giudiziario sulle società di capitali, Torino, 2013.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario