Codice Civile art. 2406 - Omissioni degli amministratori 1 .

Guido Romano

Omissioni degli amministratori 1.

[I]. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.2

 

 

[1] V. nota al Capo V.

[2] Seguiva un secondo comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. ee), d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo era il seguente: "Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere."

Inquadramento

La norma in commento attribuisce al collegio sindacale la facoltà di convocare l'assemblea conferendo ai sindici un potere, di natura “reattiva”, che si presenta sostitutivo dell'inerzia colpevole degli amministratori nell'ipotesi delineata dal primo comma e come autonomo, seppure subordinato all'esistenza di fatti censurabili di rilevante gravità ed all'urgenza di provvedere, nella fattispecie di cui al secondo comma.

Il potere sostitutivo del collegio sindacale

In primo luogo, il collegio sindacale ha il potere di sostituirsi agli amministrazioni nella convocazione dell'assemblea e nella esecuzione delle pubblicazioni prescritte dalla legge. Tale potere è, però, non autonomo, ma suppletivo in quanto subordinato all'accertamento di una omissione o di un ingiustificato ritardo da parte degli amministratori. Il potere del collegio sindacale presuppone, quindi, un obbligo degli amministratori con riferimento al quale essi siano inadempienti ovvero in ingiustificato ritardo.

È stato, infatti, correttamente osservato che il dovere di convocare l'assemblea da parte del collegio sindacale postula non già la mera inerzia degli amministratori ma, piuttosto, l'omissione “colpevole” che si verifica quando essi non provvedono alla convocazione dell'assemblea essendovi invece legalmente tenuti (Trib. Napoli, 24 gennaio 1996).

Il potere di convocare l'assemblea appartiene comunque al collegio sindacale e non a ciascuno dei componenti con la conseguenza che è invalida una deliberazione dell'assemblea convocata dal presidente del collegio sindacale in assenza di una previa deliberazione di tale organo (Trib. Milano, 3 aprile 1996).

Il potere di convocazione dell'assemblea in via autonoma

L'articolo in commento conferisce, altresì, al collegio sindacale un potere autonomo, in quanto non destinato a supplire all'inerzia di altri, di convocazione dell'assemblea: non è richiesta, infatti, l'inerzia o l'omissione da parte dell'organo gestorio. In questa prospettiva, si afferma che si tratta di un potere spettante iure proprio al collegio sindacale (Ambrosini in Tr. Res., 2013, 266).

L'esercizio di tale potere — che non costituisce un vero e proprio obbligo a carico dell'organo (Ambrosini in Tr. Res., 2013, 266) — è, peraltro, subordinato all'esistenza dei presupposti della esistenza di fatti censurabili di rilevante gravità e dell'urgenza di provvedere.

Con riferimento al primo, si osserva che mentre la dizione di “fatti censurabili” riecheggia la terminologia utilizzata dall'art. 2408, il rilievo che assume la rilevante gravità di essi deve far propendere per l'accostamento con le gravi irregolarità di cui all'art. 2409 con la differenza, sottolineata dalla dottrina (Ambrosini ibidem; Aiello, 522), che, mentre l'art. 2409 fa riferimento ad irregolarità commesse dall'organo gestorio, la norma in commento ricomprende anche eventuali comportamenti, riconducibili alla gestione societaria in senso lato, serbati dal direttore generale o da alti dirigenti.

La legittimazione delle convocazione assembleare da parte del collegio non è subordinata alla circostanza che dai fatti censurati sia derivato un danno alla società o che sussista un pericolo di verificazione dello stesso, essendo invece necessario (solo) la necessità di intervenire con urgenza (Aiello 522).

L'adempimento della preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione è finalizzato a stimolare un “ravvedimento operoso” dell'organo gestorio (Aiello 522).

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47

Tramite il d.lgs n. 47/2026 è stata attuata la delega contenuta all’articolo 19, l. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. legge capitali) per la revisione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (TUF o Testo Unico) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Secondo la Relazione illustrativa, le modifiche alla Sezione VI-bis del Codice civile mirano a offrire maggiore discrezionalità nella scelta del sistema di governance, al fine di rafforzare l’attrattività delle società italiane e rendere i sistemi più facilmente riconoscibili anche per gli investitori esteri.

La disciplina introduce una regolamentazione autonoma ed esaustiva dei tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo, dando loro pari rilevanza e visibilità, superando così il precedente favore verso il sistema tradizionale. Le modifiche hanno eliminato i rinvii normativi alla disciplina del modello “tradizionale”, che non è più quello predefinito, aggiungendo alcune specificità per rispettare le caratteristiche di ciascun sistema.

Oltre agli interventi già citati, sono state apportate ulteriori modifiche strutturali, con particolare attenzione alla razionalizzazione delle regole sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi.

In particolare, l’art. 9, comma 1, lettera ee), d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha modificato l’articolo 2406 c.c. con abrogazione del secondo comma, atteso che quanto in esso previsto è assorbito dal nuovo articolo 2396-sexies, primo comma c.c.

Il provvedimento è entrato in vigore il 29.4.2026.

Bibliografia

Abriani N., art. 2477, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Aiello M., artt. 2397 - 2407, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Benatti L., Efficacia delle dimissioni dei sindaci, in Giur. comm. 2013, I, 1176; Bertolotti A., Società per azioni. Collegio sindacale. Revisori. Denunzia al tribunale, Torino, 2015; Bigiavi, Ancora sulla nomina senza richiesta di un amministratore giudiziario delle società per azioni a sensi dell'art. 2049 c.c., in Riv. dir. civ. 1955, I, 210; Domenichini, Il collegio sindacale, in Commentario Niccolini-Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004; Campobasso G.F., Diritto commerciale, 2, in Diritto delle società, a cura di Campobasso M., Torino, 2012; Caprara, La presidenza del collegio sindacale, in Contr. impr. 2010, 1, 206; Cavalli, I sindaci, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 5, Torino, 1988; Cottino, Le società. Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1999; Galgano F., Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2004; Magnani P., sub artt. 2400 - 2402, in Collegio sindacale. Controllo contabile, a cura di Ghezzi, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2005; Montalenti, Amministrazione e controllo nelle società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma, in Riv. soc. 2013, 52; Morera U., Il Presidente del collegio sindacale, in Il collegio sindacale. Le nuove regole, a cura di Alessi, Abriani, Morera, Milano, 2007; Nazzicone L., Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, Milano, 2005; Parmeggiani F., I sindaci e il problema della prorogatio in caso di rinuncia, in Giur. comm. 2014, II, 690; Patroni Griffi, Società (controllo giudiziario sulle), in Enc. giur., Roma, 1993; Rossi S. e Colombo R., art. 2408, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Rossi S., art. 2409, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2379-2451, a cura di Santosuosso D., Torino, 2015; Sanzo S., Denuncia al collegio sindacale e al tribunale, in Giur. it. 2013, IV, 2191; Sasso, A proposito dell'indipendenza del sindaco, in Giur. comm. 1999, I, 220; Squadrotti, V., Le funzioni del collegio sindacale, in Giur. it. 2013, 2181; Tedeschi G.U., Il nuovo art. 2409 c.c., in Contr. impr. 2005, 695; Travaglini G., Brevi note in tema di responsabilità concorrente dei sindaci in caso di mancato esercizio dei loro poteri reattivi. Il requisito necessario del nesso causale, in Resp. Civ. prev., 2014, 1618 (nota a Cass. 29 ottobre 2013, n. 24362); Valitutti A., Il controllo giudiziario sulle società di capitali, Torino, 2013.

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