Codice Civile art. 2408 - Denunzia al collegio sindacale (1).

Guido Romano

Denunzia al collegio sindacale (1).

[I]. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.

[II]. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.

(1) V. nota al Capo V.

Inquadramento

Il fondamento della norma in commento va ricercata nella tutela delle minoranze azionarie che possono segnalare comportamenti illegittimi assunti dagli amministratori o, comunque, le proprie contestazioni in merito all'attività gestoria ed attivare un penetrante controllo da parte dei sindaci (Franzoni in Comm. S. B., 2015, 313; Rossi, Colombo, 541; prima della riforma, Tedeschi, in Comm. S.,1992, 433; Ferrara, Corsi, 589).

I soggetti legittimati e la forma della denunzia

La legittimazione a denunziare i fatti censurabili spetta a ciascun socio che non è, peraltro, tenuto a dimostrare il possesso del titolo azionario (Franzoni in Comm. S. B., 2015, 313). Solo al fine di dimostrare il raggiungimento dell'aliquota prevista dal secondo comma i soci dovranno provare il possesso della partecipazione necessaria attraverso qualsiasi modalità idonea a dimostrare il raggiungimento del quorum (Rossi Colombo, 550).

La norma non prevede alcuna forma per la comunicazione dei fatti censurabili al collegio sindacale. È stato, dunque, osservato che, oltre alla comunicazione scritta, potrà essere ritenuta valida ogni modalità idonea a segnalare tali fatti ed a manifestare inequivocabilmente all'organo di controllo la propria intenzione di ottenere l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge a carico dell'organo medesimo (Rossi-Colombo, 552). Pertanto, sarà mezzo idoneo anche una dichiarazione formulata nel corso dell'assemblea, dichiarazione che dovrà poi essere correttamente verbalizzata: un simile mezzo di comunicazione è stato, peraltro, ritenuto idoneo a condizione che esso sia inequivocabilmente finalizzato ad attivare i poteri dell'organo di controllo (Tedeschi, in Comm. S.,1992, 435; Rossi-Colombo, ibidem).

I fatti censurabili

I fatti censurabili si riferiscono all'attività degli amministratori, dei dirigenti e, comunque, di tutti coloro che operano all'interno della società (Tedeschi in Comm. S.,1992, 417; Rossi-Colombo, 543): essi costituiscono una ampia categoria di cui le “gravi irregolarità” di cui all'art. 2409 sarebbero una sottospecie (Franzoni ,in Comm. S.B., 2015, 315).

In giurisprudenza, peraltro, è stato correttamente affermato che non sussiste un rapporto di sussidiarietà tra i due rimedi con la conseguenza che è legittimo l'esperimento della denunzia la tribunale anche in mancanza di un preventivo ricorso alla denunzia al collegio sindacale (così, Trib. Roma, 13 luglio 2000).

Possono essere oggetto di denunzia ai sensi dell'art. 2408 tutti gli atti o fatti in relazione ai quali il collegio è tenuto a prestare la propria attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403: pertanto, è stato affermato che l'oggetto del controllo ha una ampiezza che supera l'ambito dell'attività di gestione e si estende alla attività dell'assemblea fino ad arrivare alla funzionalità ed al funzionamento concreto delle strutture e degli apparati societari (Rossi-Colombo, 545). Rientrano, dunque, nei fatti denunziabili gli atti di gestione in senso stretto, gli atti di organizzazione devoluti alla competenza dell'organo amministrativo, le decisioni assembleari e, in generali gli atti compresi nel procedimento deliberativo degli organi sociali e, infine, eventuali irregolarità contabili (Rossi-Colombo, ibidem).

Le attività dei sindaci

La norma in commento prevede che il collegio sindacale tenga conto della denunzia di cui deve fare menzione nella relazione annuale all'assemblea. Nei casi in cui la denunzia sia proposta dai soci che detengano la prevista aliquota del capitale sociale, è stabilito che il collegio sindacale presenti le proprie conclusioni e le eventuali proposte all'assemblea che è tenuta a convocare nel caso previsto dall'art. 2406, comma 2.

Per effetto della denunzia, il collegio non acquista maggiori poteri di indagine o maggiori poteri repressivi sulla condotta degli amministratori (Franzoni in Comm. S. B., 2015, 315) restando i poteri dell'organo di controllo limitati a quelli ordinariamente previsti dall'art. 2403.

Quanto alle attività concrete cui sono tenuti i sindaci occorre evidenziare i diversi esiti cui possono giungere gli accertamenti del collegio. Qualora nessuna irregolarità venga effettivamente riscontrata, i sindaci avranno solo l'obbligo di comunicare all'assemblea l'esistenza di una denunzia e gli esiti dei propri accertamenti (Franzoni in Comm. S. B., 2015, 317), mettendo i soci nelle condizioni di conoscere non solo quella denunzia e quegli accertamenti, ma anche di vigilare sull'operato dei sindaci (Rossi Colombo, 556).

Qualora, invece, i fatti denunziati siano stati effettivamente riscontrati, i sindaci devono in primo luogo segnalare agli organi competenti le irregolarità ed i rimedi proposti e, alla prima assemblea, comunicare ai soci l'attività svolta e formulare proposte ai soci (revoca amministratori, azione sociale di responsabilità) (Franzoni ibidem).

Quando, infine, i fatti denunziati siano stati effettivamente riscontrati e vi sia urgenza nel provvedere, il collegio deve convocare direttamente l'assemblea formulando ad essa eventuali proposte.

Conseguenze derivanti dall'inadempimento del collegio sindacale

La mancata attivazione, a seguito della denunzia, dei poteri conferiti dalla norma da parte del collegio espone i componenti di esso a responsabilità e, dunque, a risarcire i danni subiti dalla società per effetto della condotta omissiva.

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