Codice Civile art. 2410 - Emissione (1).Emissione (1). [I]. Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. [II]. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436. (1) V. nota al Capo V. InquadramentoLe emissioni di prestiti obbligazionari — che qualificano fattispecie tipiche di ricorso al mercato del credito — costituiscono lo strumento idoneo a consentire l'ottenimento di finanziamenti a condizioni più vantaggiose rispetto alle altre ordinarie forme di provvista, peraltro con vincolo di credito solitamente a medio o lungo termine (Blandini 797). Vi possono ricorrere la società per azioni, la società in accomandita semplice e le altre categorie di enti e società cui l'ordinamento concede tale facoltà (ad es., le cooperative): è, invece, esclusa la società a responsabilità limitata per la quale è prevista la possibilità di emettere specifici «titoli di debito» ai sensi e con le limitazioni previste dall'art. 2483. La postergazione del credito ex art. 2467 non è applicabile al prestito obbligazionario, atteso che la disciplina di quest'ultimo lo configura in modo non assimilabile al semplice finanziamento dei soci (Trib. Milano, 25 luglio 2014, Banca, Borsa, tit. cred., 2015, II, 155). Le obbligazioniLe obbligazioni sono titoli di credito (nominativi o al portatore) che rappresentano frazioni di eguale valore nominale e con eguali diritti di una unitaria operazione di finanziamento alla società (mutuo). I titoli obbligazionari documentano un credito verso la società e, precisamente, un credito assoggettato alla disciplina legale del mutuo ove non diversamente precisato nel titolo (Campobasso 533; Luoni, par. 1). Come le azioni, i titoli obbligazionari hanno carattere standardizzato e sono destinati alla circolazione secondo le regole proprie dei titoli di credito; ma il rapporto sottostante non è il contratto di società, bensì un mutuo (Luoni, ibidem). Inoltre, le obbligazioni si distinguono dalle azioni perché queste ultime attribuiscono la qualità di socio e, quindi, di compartecipe dei risultati dell'attività imprenditoriale, mentre le prime attribuiscono soltanto la qualità di creditore con la conseguenza che gli obbligazionisti hanno diritto, da una parte, ad una remunerazione fissa (gli interessi) del capitale corrisposto, svincolata, almeno nelle ipotesi normali, dal raggiungimento di particolari risultati da parte della società e, dall'altra, al rimborso del valore nominale del capitale mutuato (Campobasso 533). Al contrario, gli azionisti hanno diritto agli utili solo ove essi siano effettivamente conseguiti e sempre che la società decida di distribuirli ed al rimborso dell'apporto solo all'esito della liquidazione della società e sempre che residui, a seguito del soddisfacimento dei creditori, un attivo netto. La prassi conosce numerosi tipi particolari di obbligazioni (per una elencazione più esaustiva, cfr., Campobasso, 535): le obbligazioni a premio che attribuiscono agli obbligazionisti utilità, in denaro o in natura, aleatorie (da assegnare con sorteggio o altro sistema); le obbligazioni partecipanti in cui i tempi e l'entità degli interessi variano in dipendenza dell'andamento economico della società (art. 2411 comma 2); le obbligazioni indicizzate che ricollegano il tasso di interesse ad indici vari consentendo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria; obbligazioni in valuta estera; le obbligazioni con warrant che attribuiscono all'obbligazionista il diritto di acquistare o sottoscrivere azoni della società emittente o di altra società, ferma restando, a differenza di quanto accade nelle obbligazioni convertibili, la qualità di obbligazionista, ossia di creditore della società; le obbligazioni subordinate che sono rimborsabili dopo il soddisfacimento degli altri creditori, ma prima delle azioni. L'emissioneLa riforma del diritto societario ha rimesso la decisione in ordine all'emissione di obbligazioni all'organo amministrativo, salva diversa determinazione statutaria. Si osserva, poi, che l'art. 2381 comma 4 che individua le funzioni degli amministratori non delegabili non contiene alcun riferimento all'emissione di obbligazioni non convertibili (essendo richiamato, tra le operazioni insuscettibili di delega, solo l'art. 2420-ter che, appunto, disciplina la delega agli amministratori della facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili). Sulla scorta del dato letterale, quindi, si ritiene che non vi siano ragioni per precludere la delegabilità dell'emissione del prestito obbligazionario (Blandini 800; Luoni, par. 5). In ogni caso, nell'ipotesi di delega il rispetto dei limiti di cui all'art. 2412 deve essere verificato al momento della decisione di emissione assunta dal delegato e non al momento dell'attribuzione della delega (Luoni ibidem). BibliografiaAutuori, sub. Artt. 2414-2420, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006; Blandini A., artt. 2410-2414-bis, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 22379-2451,a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Brancadoro, in Comm. Niccolini, Stagno D'Alcontres, II, Napoli, 2004; Ferraro, Gli obbligazionisti delle società per azioni, in Soc. 1985; Giannelli, Le obbligazioni ibride, Napoli, 2013; Luoni, Obbligazioni: emissione, limiti, tutela degli obbligazionisti, in IlSocietario.it 2015; Luoni, Obbligazioni convertibili in azioni, in IlSocietario.it, 2015; Pellegrino, L'organizzazione degli obbligazionisti, Milano, 2008; Pettiti, I titoli obbligazionari delle società per azioni, Milano, 1964; Picardi L., artt. 2415-2420-bis, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 22379-2451,a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Sarale, sub. art. 2412-2413, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004. |