Codice Civile art. 2434 bis - Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio (1).

Guido Romano

Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio (1).

[I]. Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

[II]. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi (2) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

[III]. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

(1) V. nota al Capo V.

(2) Le parole «il revisore non ha formulato rilievi» sono state sostituite dalle parole «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi» dall'art. 37, comma 19, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

Inquadramento

La disciplina contenuta nell'articolo in commento — che costituisce la prima disposizione codicistica che esplicitamente riconosce che gli errori contenuti nel progetto di bilancio possono rendere invalida la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio (Lolli, 1121) — costituisce il punto di equilibrio tra il diritto della società alla certezza del proprio operato e quello dei soci e dei terzi a potere disporre di un bilancio che rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico della società (Balzarini, 543).

Più in particolare, il legislatore ha inteso derogare alle disposizioni contenute negli artt. 2377 e 2379 da una parte restringendo il termine entro il quale l'impugnativa può essere proposta (escludendo che possa essere impugnata la deliberazione di approvazione del bilancio allorquando sia intervenuta l'approvazione del bilancio successivo) e, dall'altra, limitando il novero dei soggetti legittimati in caso di bilancio in relazione al quale la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi.

L'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio

La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme alle clausole generali di chiarezza, verità e correttezza (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (art. 2379), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. (Cass. S.U., n. 27/2000; Cass. n. 4874/2006; Cass. n. 7398/1997; Cass. n. 8048/1996; Cass. n. 3132/1992; Cass. n. 3881/1988; Trib. Milano, 30 giugno 2009).

Tuttavia, in genere, si evidenzia come non importino la nullità del bilancio violazioni irrilevanti o meramente formali che non abbiano alcuna influenza sulle valutazioni di bilancio ovvero che non precludano la comprensione dell'informazione contenuta nel documento contabile (Cass. n. 10139/2007; Cass., n. 2020/2008).

La natura del giudizio di impugnazione del bilancio

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, allorché una deliberazione assembleare di approvazione del bilancio sia impugnata per nullità con riguardo ai vizi afferenti diverse poste del documento, il giudice è tenuto ad esaminare l'intera gamma delle censure proposte, in quanto deve ritenersi contestualmente avanzata una pluralità di domande, aventi comune petitum, ma distinte causae petendi e corrispondenti a ciascuna delle poste contestate, per le quali sussiste l'interesse dell'attore ad una pronuncia che esamini le censure rivolte ad ognuna delle poste medesime, dal momento che egli ha diritto ad ottenere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite e che la pronuncia giudiziale di nullità obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati (Cass. n. 2758/2012).

Come osservato dalla dottrina, la pronunzia in esame sembra mettere in dubbio la tradizionale concezione della struttura del giudizio volto a verificare la falsità del bilancio: infatti, se, anche sulla base del dato testuale contenuto nell'art. 2434 bis (che parla di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio), la tradizionale impostazione concepiva il rimedio offerto dall'ordinamento come giudizio impugnatorio di una deliberazione nulla per illiceità dell'oggetto (oggetto costituito, appunto, dal bilancio), la decisione richiamata sembra porre direttamente il bilancio al centro (come oggetto) del giudizio il quale, così, assume la struttura di un giudizio di accertamento della correttezza e della regolarità del bilancio come tale e della misura e del tipo di lesione sofferta dal diritto del socio impugnante il medesimo alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale e reddituale della società (Guizzi, 211 ss.). Gli effetti dell'adesione all'uno o all'altro orientamento appaiono significativi in quanto, per la prima impostazione, ai fini di dichiarare l'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio appare sufficiente che il giudice individui sussistente anche uno solo dei vizi prospettati dalla parte (restando irrilevanti gli altri), mentre, a volere aderire alla seconda, il giudice è, comunque, tenuto all'esame di ciascuna delle doglianze allegate dall'attore.

L'interesse all'impugnazione

La proposizione della azione dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per cause di nullità richiede, pur sempre, in capo all'attore l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad ottenere la relativa pronunzia.

L'interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non dipende solo dalla frustrazione della sua aspettativa alla percezione di un dividendo o, comunque; di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, potendo invece nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni — destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione — che il bilancio dovrebbe offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira (Cass., n. 21238/2021; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 15592/2000; Cass. n. 8048/1996). L'interesse del socio è visto anche solo nella soddisfazione di una esigenza meramente informativa: esso sussiste in relazione alla necessità che venga fornita una corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, in tutti i casi in cui dal bilancio e relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte; tale interesse permane anche se la società abbia perso integralmente il proprio capitale (Cass. n. 2758/2012; Cass. n. 15944/2012).

In senso parzialmente difforme si muovono altre pronunce secondo le quali affinché sussista l'interesse del socio alla impugnazione occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria (Cass. n. 10139/2007; Cass. n. 24591/2005).

Si precisa, poi, che l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda. Pertanto, nel caso dell'azione volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società, ha l'onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, ed il giudice dovrà valutare se quanto prospettato configuri o meno il pregiudizio al diritto di informazione di cui il socio è portatore; l'esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio di fondatezza della domanda, ma non al requisito dell'interesse ad agire (Cass. n. 11154/2008; Cass. n. 14467/2005; sulla necessità di allegare specificatamente quali poste sono state ascritte in violazione dei principi legali cfr., Trib. Roma, 19 ottobre 2015).

La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi rende irrilevante che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. (Cass. n. 4874/2006).

Secondo un orientamento presente nella giurisprudenza di merito, non sussiste l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio qualora i vizi che costui intende far valere in giudizio a tal fine siano già stati posti a fondamento di precedenti impugnazioni di bilanci degli esercizi passati. In tale situazione, non sussiste il diritto del socio di impugnare i bilanci successivi perché è obbligo degli amministratori correggere non solo il bilancio per il quale è stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche quelli che seguono, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi (Trib. Roma, 29 luglio 2013, ma sul punto, già, Trib. Milano 4 dicembre 1986).

Quanto ai terzi, si evidenzia in giurisprudenza che perché sussista un interesse ad agire all'impugnazione di bilancio occorre che la richiesta pronunzia di nullità sia idonea a produrre una modificazione nella sfera di chi agisce. Pertanto i creditori della società convenuta in un'azione di impugnativa di bilancio possono avere un interesse per quanto riguarda la individuazione del patrimonio sociale, in quanto costituente garanzia generica per la soddisfazione delle obbligazioni sociali, e dunque possono eccepire quei vizi di bilancio che non consentano di ricostruire con esattezza i cespiti e che occultino ricchezze esecutabili. Non sussiste l'interesse del creditore che impugna il bilancio della società debitrice perché lo stesso non riportava l'esistenza del debito sociale nei confronti del creditore impugnante. (Trib. Milano, 24 ottobre 2012).

La compromettibilità in arbitri dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio

Sulla base dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 che consente l'inserimento, negli atti costitutivi delle società non quotate, di clausole compromissorie in relazione a controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ci si è chiesti se le controversie che abbiano ad oggetto l'impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio siano compromettibili in arbitrato.

Secondo un primo orientamento, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 sono compromettibili le controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Le norme in materia di bilancio sono inderogabili ma il diritto di impugnare la delibera affetta da vizi di informazione deve ritenersi disponibile dalle parti; ne discende dunque che l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio è materia sempre arbitrabile in quanto non involgente diritti indisponibili (Trib. Milano, 10 maggio 2013; Trib. Milano, 23 luglio 2013; Trib. Modena, 25 ottobre 2011).

Secondo altro orientamento, invece, l'impugnativa del bilancio non può essere compromessa in arbitri in quanto la disciplina della contabilità dell'impresa è dettata nell'interesse non solo dei soci, ma di una pluralità di soggetti anche terzi: si tratta di interessi societari indisponibili per i singoli soci (Trib. Roma, 8 luglio 2014; Trib. Savona, 2 luglio 2013; App. Torino, 16 luglio 2012; Trib. Milano, 23 marzo 2012; Trib. Bari, 21 giugno 2007).

In quest'ultimo senso sembra orientata la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14337/2014; Cass. n. 18671/2012; Cass. n. 18600/2011; Cass. n. 3772/2005).

L'approvazione del bilancio successivo

In primo luogo, l'articolo in commento prevede che le impugnazioni non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. In altre parole, il legislatore della riforma — riconoscendo all'impugnativa dei bilanci relativi ad esercizi “chiusi” una forte potenzialità destabilizzante sui rapporti esterni e su quelli endosocietari — ha fissato un termine ultimo per la proposizione dell'azione di nullità e di annullabilità, azioni che non possono essere esperite dopo la data della deliberazione di approvazione del progetto di bilancio successivo, in modo da impedire impugnazioni di mero disturbo e ciò indipendentemente dall'esecuzione della pubblicità prevista dall'art. 2435 (Guerrieri, 271).

La preclusione non opera neppure in caso di contestuale approvazione di due bilanci relativi ad esercizi consecutivi, in quanto in tal caso ciascuna delibera può essere oggetto di autonoma impugnazione (Trib. Milano, 22 gennaio 2015; Trib. Milano, 23 settembre 2015). Inoltre, l'inammissibilità ex non comporta una preclusione assoluta a prendere in esame nel merito censure sollevate nei confronti di un bilancio di esercizio superato, ma solo una preclusione a prenderle in considerazione quali specifici motivi fondanti una decisione di invalidità della delibera di approvazione di quel bilancio. Pertanto, in ragione del principio di continuità dei bilanci, sarà consentito eccepire situazioni di invalidità/illegittimità del bilancio dell'esercizio precedente a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l'illegittimità del bilancio successivo (Trib. Milano, 6 luglio 2016).

Deve pronunciarsi l'inammissibilità di una proposta domanda di nullità (o annullamento) di un bilancio, per difetto di interesse ad agire in capo all'impugnante, qualora i bilanci relativi agli esercizi successivi siano divenuti irretrattabili, a seguito dell'intervenuto passaggio in giudicato delle sentenze di rigetto di (analoga) impugnativa proposta avverso questi ultimi (App. Milano, 5 marzo 2015).

Secondo la S.C., è lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso (Cass. n. 2629/2024).  

L'assenza di rilievi da parte del revisore

Il secondo limite presuppone che il giudizio del revisore sia completamente privo di rilievi con la conseguenza che le limitazioni previste non si applicheranno non solo nei casi di giudizio negativo o di impossibilità di esprimere un giudizio, ma anche nell'ipotesi in cui il revisore abbia espresso un giudizio positivo, ma con rilievi.

Gli effetti dell'invalidità del bilancio

L'ultimo comma della disposizione in commento pone un obbligo per gli amministratori che devono tenere conto delle ragioni della dichiarazione di invalidità nella redazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene pronunziata la sentenza di invalidità.

Ci si è chiesti, però, se il comando in essa contenuto sia sostitutivo o aggiuntivo rispetto a ciò che già risulta dall'art. 2377, comma 7 (richiamato, per la nullità, dall'art. 2379) che obbliga gli amministratori, a seguito della decisione concernente l'invalidità di una deliberazione, a prendere i consequenziali provvedimenti sotto la propria responsabilità. Secondo un primo orientamento, l'obbligo previsto dall'art. 2434 bis sarebbe sostitutivo di quello generale: si esclude che gli amministratori debbano procedere alla redazione di un nuovo bilancio, da sottoporre all'assemblea, in quanto il bilancio dichiarato invalido non viene sostituito da un nuovo bilancio, ma gli effetti della invalidità dovranno essere considerati nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta la pronuncia giudiziale, con conseguente stabilità anche dei precedenti bilanci di esercizio nelle more approvati, che non potranno essere modificati (Spagnuolo, 856; Angelici, 103; Meo, 293). Secondo l'opposto orientamento, in applicazione di un principio generale del nostro ordinamento per il quale l'invalidazione di un atto ha effetti demolitori, all'eliminazione dell'atto viziato deve seguire la redazione di un atto privo di vizi. Inoltre, la necessità di nuova redazione del bilancio viziato e di quelli “intermedi” deriva dalla funzione informativa propria del bilancio di esercizio; dalla lettera del terzo comma dell'art. 2434 bis e dalla considerazione che le ragioni dell'invalidità differiscono dagli effetti della stessa, intendendosi per le prime i motivi sui quali i giudici hanno fondato il giudizio di scorrettezza del bilancio, ai quali gli amministratori si dovranno adeguare mentre gli effetti sono invece le modifiche al provvedi mento impugnato, e a quelli da esso influenzato, che si rendono necessarie dopo la decisione giudiziaria (Colombo, 970; Lolli, 1130; Balzarini, 547).

Sul punto, recentemente, Cass., n. 14338/2024 ha affermato che le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, ma anche correggere i bilanci seguenti a quello impugnato, con la conseguenza che la mancata impugnazione di questi ultimi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.

All'accertamento dell'invalidità del bilancio (recte, della deliberazione di approvazione del bilancio) consegue la necessità di una nuova redazione di quel bilancio (Cass. n. 5850/2002). Quanto alla problematica circa la necessità di redigere anche i bilanci intermedi, una parte della giurisprudenza di merito ha accolto la tesi secondo la quale l'obbligo previsto dall'art. 2434 bis si presenta come aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 2377 comma 7 (Trib. Roma, 29 luglio 2013, secondo il quale sussiste l'obbligo, a seguito della pronunzia di invalidità, degli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale è stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche quelli che seguono, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestino i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi, in quanto, diversamente, vi sarebbe una violazione del principio di continuità).

Bibliografia

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