Codice Civile art. 2445 - Riduzione del capitale sociale (1).

Guido Romano

Riduzione del capitale sociale (1).

[I]. La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

[II]. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale

[III]. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni (3) dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

[IV]. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione (4) abbia luogo nonostante l'opposizione.

(1) V. nota al Capo V.

(2) Comma sostituito dall'art. 7, comma 3 sexies, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modif. dalla l. 9 aprile 2009, n. 33. Il testo precedente, recitava: «L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale». L'art. 1, comma 7, del d.lg. 4 agosto 2008, n. 142, aveva sostituito, nel testo precedente del presente comma, le parole «Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione» alle parole «La riduzione».

(3) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

(4) Le parole «l'operazione» sono state sostituite alle parole «la riduzione» dall'art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, modif. dall'art. 5 1dd) d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

Inquadramento

Con la riforma del diritto societario, è venuto il principale e caratterizzante requisito, quello dell'esuberanza del capitale, sul quale si fondava tutta la previgente disciplina.

La riduzione volontaria si verifica quando una parte del patrimonio netto viene sciolto dal vincolo di indisponibilità rappresentato dal capitale, con successiva riappropriazione da parte degli azionisti degli investimenti attribuiti alla società Cavanna, 420) La riduzione volontaria costituisce una operazione potenzialmente pericolosa per i creditori sociali e per le minoranze azionarie perché la diminuzione del patrimonio implicita nella riduzione del capitale e la conseguente restituzione di esso ai soci, da una parte, diminuisce la garanzia generica della società e, dall'altra, riduce la dotazione di mezzi propri con cui l'impresa è esercitata Cavanna, ibidem).

La delibera e le modalità attuative

La deliberazione concernente la riduzione del capitale sociale spetta all'assemblea straordinaria (Nobili Spolidoro, 243, i quali ritengono che la deliberazione possa essere validamente adottata anche dall'assemblea totalitaria, ma non possa essere delegata agli amministratori, Cavanna, 420).

L'articolo in commento prevede, poi, che l'avviso di convocazione dell'assemblea debba indicare le ragioni e le modalità della riduzione. L'informativa sulle ragioni dell'operazione viene ad essere anticipata nell'avviso di convocazione al fine di consentire una partecipazione all'assemblea ed al voto maggiormente consapevole (Benassi 1662).

La decisione assembleare di riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni è viziata per mancanza di informazione ai soci laddove le ragioni e le modalità dell'operazione non risultino indicate nell'avviso di convocazione, né tantomeno esplicate durante l'assemblea (Trib. Milano, 22 settembre 2015, in IlSocietario.it, 2015).

La riduzione può essere attuata sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci (nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413). La società può procedere all'acquisto ed al successivo annullamento di proprie azioni (art. 2357-bis n. 1).

Le modalità di riduzione prescelte devono comunque assicurare la parità di trattamento degli azionisti (Campobasso 528, Nobili, Spolidoro, 237 i quali precisano che i soci potrebbero comunque rinunziare alla parità di trattamento).

I limiti alla riduzione del capitale

I limiti generali alla possibilità di riduzione volontaria del capitale sociale sono posti dalla norma in esame dal richiamo agli artt. 2327, 2413 e 2357 comma 3.

Sulla base di tali richiami, all'esito dell'operazione di cui all'articolo in commento, il capitale sociale non può essere portato al di sotto del minimo legale (art. 2327); non può essere alterato né il rapporto tra la somma del capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili e le obbligazioni non estinte (artt. 2412 e 2413) né il rapporto tra azioni proprie e capitale sociale (art. 2357).

Riduzione del capitale sociale e liquidazione della società

È discusso se la società in liquidazione possa deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale. La tesi negativa, assolutamente maggioritaria, si basa dal contrasto della riduzione del capitale con l'impossibilità di rimborsare il capitale sociale prima del pagamento dei creditori della società.

Si osserva, in giurisprudenza, che non può ritenersi legittima la deliberazione di riduzione del capitale per esuberanza e quella, contestuale, di scioglimento volontario della società in quanto il negozio complesso così composto tende all'aggiramento della regola, inderogabile, che in sede di liquidazione impone di distribuire il patrimonio sociale ai soci solo dopo il soddisfacimento dei creditori della società (Trib. Roma, 12 novembre 1999, in Giur. It., 2000, 1241, cfr., altresì, Trib. Milano 26 settembre 1994, in Riv. not., 1995, 1031; Trib. Milano, 3 febbraio 1977, in Giur. comm., 1977. II, 84).

Tale posizione è condivisa dalla dottrina (Niccolini, 1805; Guerrera, 1198; Fico, 132; Cavanna, 427; contra Di Rienzo, 1270).

Riduzione del capitale sociale e perdite

Parimenti, sembra illegittima la deliberazione di riduzione del capitale sociale in presenza di perdite d'esercizio in quanto il divieto di ripartizione degli utili in costanza delle perdite, implica «a fortiori» il divieto di rimborso del capitale (Trib. Roma, 7 luglio 1997, in Riv. not., 1997, 1507; Trib. Roma, 19 dicembre 1995, in For. pad., 1996, I, 93).

L'opposizione dei creditori

La riduzione volontaria del capitale sociale costituisce operazione da cui può derivare pregiudizio per i creditori sociali. Pertanto, il legislatore consente ai creditori anteriori all'iscrizione di proporre opposizione alla iscrizione nel termine di novanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese precisando, altresì, che, fino allo spirare di detto termine, la deliberazione non può essere eseguita.

È discusso se l'opposizione debba essere proposta in via giurisdizionale, con atto di citazione, ovvero sia sufficiente la forma stragiudiziale. Mentre alcuni autori percorrono questa seconda strada (Campobasso 527, nt. 63), la maggioranza degli autori ritiene più corretta la prima soluzione (Guerrera 1197, Nobili, 316, Arato, 1373, Cavanna, 435), anche in ragione delle maggiori garanzie offerte dal procedimento giudiziale.

Il procedimento di opposizione dei creditori alla riduzione del capitale sociale ha carattere contenzioso e deve pertanto introdursi mediante atto di citazione (Trib. Milano, 26 febbraio 2015, in Soc., 2015, 1105, Trib. Milano, 18 luglio 2011, in Soc., 2011, 1231).

Non è, peraltro, richiesto il carattere incontestato del credito presupposto (Trib. Milano, 26 febbraio 2015, cit.).

L'opposizione proposta tempestivamente, sospende l'esecuzione della delibera di riduzione che rimane, in sé, valida ed efficace (Cavanna 434). Il creditore opponente deve, poi, dimostrare la sussistenza del rischio che, a seguito della riduzione, il proprio credito non venga soddisfatto (Guerrera 1197, Cavanna, ibidem).

Peraltro, il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione. L'istanza della società di disporre l'esecuzione della deliberazione deve essere proposta non già nell'ambito del giudizio contenzioso attivato dal creditore, ma in sede di volontaria giurisdizione (e decisa dal Tribunale in composizione collegiale) in quanto essa non è finalizzata alla risoluzione di una controversia (neppure in sede cautelare), ma ad eliminare un ostacolo legale al compimento di un atto della autonomia privata.

Bibliografia

Abriani, La riduzione del capitale sociale nelle S.p.A. e nelle S.r.l. Profili applicativi, in Riv. dir. impr., 2008; Angelici, Note in tema di procedimento assembleare, in Riv. not., 2005, 705; Arato, Modificazioni dello statuto e operazioni sul capitale, in Le nuove S.p.A., opera diretta da Cagnasso e Panzani, II, Bologna, 2010; Benassi, in Il Nuovo diritto delle società, Commentario, a cura di Maffei Alberti, II, Padova, 2005; Busi, Aumento di capitale nelle S.p.A. e nelle S.r.l., Milano, 2013; Cagnasso, Le modificazioni statutarie e il diritto di recesso, in Società per azioni, a cura di Abriani, Ambrosini, Cagnasso, Montalenti, Padova, 2010; Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, III, Torino, 2006; Calandra Buonaura V., Il recesso del socio di società di capitali, in Giur. comm., 2005, I, p. 291-316; Carmignani, art. 2437, in Commentario Sandulli-Santoro, II, 2, Torino, 2003; Cavalaglio, artt. 2437-2437-sexies, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 22379-2451, a cura di Santosuosso; Cera, Il passaggio di riserve a capitale, 1988; Carbonelli V., Il controllo sulle delibere modificative ex art. 2436 c.c. Invalidità di precedenti aumenti di capitale e violazione della disciplina dei conferimenti: quali ripercussioni sulla successiva attività societaria?, in Banca borsa tit. cred., 2014, 728; Cerrato, Le deleghe di competenze assembleari nella società per azioni, Milano, 2009; Daccò, «Diritti particolari» e recesso nella S.r.l., Milano, 2013; Delli Priscoli, Rordorf, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Libro V, Del lavoro (artt. 2247-2461), Milano, 2012; Di Cataldo, Il recesso del socio di società per azioni, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, III, Torino, 2006; Ferri jr, La riduzione del capitale per perdite, in Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile, Quaderni della Fondazione italiana del notariato, 2008 (www.fondazionotariato.it); Fico, Le operazioni sul capitale sociale nella S.p.A. e nella S.r.l. Milano, 2010; Galgano, Diritto commerciale. L'imprenditore, Bologna, 2008; Galletti, art. 2437, in Codice commentato delle società, a cura di Abriani, Stella Richter; Giannelli, L'aumento di capitale a pagamento, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Rienzo, artt. 2445-2447, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 22379-2451, a cura di Santosuosso D.; Guerrera, in Commentario delle società di capitali a cura di Niccolini Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Fimmanò, Il simulacro dell'omologazione degli atti societari alle soglie del terzo millennio, Riv. not., 1999, 317; Laurini, Verbalizzazione e controllo notarile di legalità, in Il controllo notarile sugli atti societari, a cura di Paciello, Milano, 20; Magliulo, Le modificazioni dell'atto costitutivo, in La riforma della società a responsabilità limitata, a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, Milano, 2007; Magliulo, La riduzione reale del capitale con particolare riferimento alle S.r.l., in Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale notarile, Quaderni della Fondazione italiana del notariato, 2008 (www.fondazionotariato.it); Marchetti C., art. 2436, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 22379-2451, a cura di Santosuosso D; Nobili, La riduzione del capitale, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, III, Torino, 2006; Niccolini, in Commentario delle società di capitali a cura di Niccolini Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Revigliono, Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari: profili sostanziali e procedimentali, in Riv. soc. 2001, II, 1143; Rordorf, Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, Soc. 2003, 929; Salafia, La delega agli amministratori per l'aumento del capitale e l'emissione di obbligazioni, in Soc., 2000, 397; Salafia, Natura giuridica del diritto di opzione nelle società di capitali, in Soc., 2007, 921; Salafia, Oggetto e limiti del controllo notarile sulle delibere straordinarie, in Soc., 2016, 43; Speranzin, artt. 2438-2444, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da d'Alessandro, II, 2, Padova, 2011; Trimarchi, L'aumento del capitale sociale, Milano, 2007; Vicari A., artt. 2438-2444, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 22379-2451, a cura di Santosuosso D.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario