Codice Civile art. 2448 - Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese (1).Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese (1). [I]. Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. [II]. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza. (1) V. nota al Capo V. InquadramentoL'articolo in commento disciplina l'opponibilità ai terzi degli atti che devono essere iscritti o depositati nel registro delle imprese conformemente ai principi di cui all'art. 2193 quanto a presunzione di conoscenza dell'atto iscritto ed agli effetti della pubblicità (v.). Soltanto con riferimento al momento temporale in cui la presunzione di conoscenza diviene assoluta, il secondo comma che prevede una disciplina parzialmente diversa rispetto a quella dettata dagli artt. 2188 ss, in quanto è prevista una efficacia parzialmente differita della pubblicità attraverso la concessione di un periodo di vacatio di quindici giorni successivi all'iscrizione durante i quali i terzi sono ammessi alla prova di essere stati nella impossibilità di avere avuto conoscenza dell'atto. Efficacia della pubblicitàCome evidenziato, il primo comma riproduce i principi generali già espressi dall'art. 2193. La pubblicità realizzata attraverso l'iscrizione di atti nel registro delle imprese ha, dunque, efficacia dichiarativa. Si rinvia al commento dell'art. 2193. L'ambito di applicazione e gli atti soggetti a pubblicazioneSebbene ricompresa nella disciplina della società per azioni, si ritiene (Finardi 64 ss.) che la norma sia applicabile anche alla società in accomandita per azioni, alla società a responsabilità limitata ed alle cooperative in virtù del rinvio di cui all'art. 2519 (Zanarone in Comm. S., 2010, 1476). Con riguardo al profilo oggettivo inerente agli atti iscrivibili nel registro delle imprese, si rinvia al commento all'art. 2188. Il differimento degli effetti della pubblicitàIl secondo comma della disposizione in commento prevede un regime di opponibilità attenuata: infatti, per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel registro, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
BibliografiaCaruso, art. 2448, in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da Abbadessa e Portale, tomo II, Milano, 2016; Finardi, Il regime di efficacia degli atti delle società di capitali soggetti a iscrizione nel registro delle imprese (art. 2448 c.c.), in Riv. not. 2011, 63; Marasà, Ibba, Il registro delle imprese, Torino, 1997. |