Codice Civile art. 2452 - Responsabilità e partecipazioni (1).Responsabilità e partecipazioni (1). [I]. Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. (1) V. nota al Capo VI. InquadramentoPer come si legge nella relazione al codice civile, la società in accomandita per azioni costituisce una società per azioni modificata, nella quale rimanendo identici gli altri organi il potere di gestione spetta agli amministratori, permanenti, cui incombe, come contropartita della loro posizione, una responsabilità illimitata, sebbene sussidiaria, per le obbligazioni sociali (n. 1001): essa realizza il principio gerarchico attribuendo a chi ha il potere esclusivo di gestione una più intensa responsabilità patrimoniale (n. 1000). Le categorie di sociL'elemento caratterizzante della società in accomandita per azioni è costituito dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed i soci accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. L'accomandante, dunque, è soggetto alla medesima disciplina dell'azionista di una società per azioni e, dunque, limita la sua responsabilità all'entità del conferimento. BibliografiaFerri jr, La società in accomandita semplice, Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano, XXIX, Padova, 2003; Sciumbata, in Patrimoni destinati, partecipazioni statali, società in accomandita per azioni, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003 |