Codice Civile art. 2457 - Sostituzione degli amministratori (1).Sostituzione degli amministratori (1). [I]. L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. [II]. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina. (1) V. nota al Capo VI. InquadramentoLa disposizione in commento prevede, per la sostituzione degli amministratori, la sussistenza concomitante di due requisiti: la maggioranza rafforzata dell'assemblea straordinaria e l'approvazione degli accomandatari. Questi ultimi, dunque, sono titolari di un vero e proprio diritto individuale di veto funzionale ad escludere che essi condividano con soggetti non graditi un ufficio da cui deriva la responsabilità illimitata (Ferri 1370). L'approvazione degli accomandatari può essere contenuta nella stessa delibera di nomina o formare oggetto di un atto separato.
BibliografiaFerri jr, La società in accomandita semplice, Comm. Niccolini, Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano, XXIX, Padova, 2003; Sciumbata, in Patrimoni destinati, partecipazioni statali, società in accomandita per azioni, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003 |