Codice Civile art. 2487 - Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione (1).Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione (1). [I]. Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. [II]. Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste. [III]. L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma. [IV]. I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero. (1) V. nota al Capo VIII. InquadramentoVerificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori devono non solo precedere al relativo accertamento, ma anche alla contestuale convocazione dell'assemblea sociale: è stato osservato che la legge non impone solo l'obbligo di convocazione, ma stabilisce, con un particolare rigore, anche il tempo entro il quale debba avvenire evidenziando che a ciò gli amministratori debbano procedere contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento (Bavetta in Tr. Res., V, 2012, 257, Niccolini, 1743). L'intervento del tribunaleL'intervento suppletivo del tribunale è riconosciuto sia nell'ipotesi in cui gli amministratori omettono la convocazione dell'assemblea sia nel caso in cui quest'ultima non si costituisca o non deliberi (Rossi 2201, Vaira, 2076): il potere di ricorrere al tribunale concorre con quello dei sindaci di convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 (Parrella 254). Sono legittimati ad adire il tribunale, in caso di inerzia dell'organo gestorio, i singoli soci, i singoli amministratori ed il collegio sindacale (Rossi 2201, contra Parrella, 255; (Dimundo, 82 che ammettono la legittimazione dei singoli sindaci). Si discute in ordine alla estensione dei poteri del tribunale in sede di nomina dei liquidatori. Secondo una parte della giurisprudenza, il tribunale potrebbe unicamente nominare i liquidatori, senza dettare alcuna disposizione in merito ai loro poteri e alle modalità di gestione della fase liquidatoria (Trib. Roma, 20 gennaio 2006, Foro it., 2006, I, 2953). Secondo altro orientamento, invece, il tribunale potrebbe provvedere non solo alla nomina dei liquidatori ma anche alla specificazione dei loro poteri (Trib. Nocera Inferiore 6 maggio 2008). Il contenuto della deliberazione. La nomina dei liquidatoriIn primo luogo, l'assemblea dovrà nominare le persone dei liquidatori e, in caso di pluralità, determinare le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori specificando quelli cui spetta la rappresentanza della società. È stato osservato che la legge non indica la durata dell'incarico che, dunque, deve intendersi riferita all'intera durata della liquidazione (Giannelli Dell'Osso, 982) Segue. La determinazione dei criteri della liquidazioneIl primato dell'autonomia privata si evidenzia nel contenuto della lett.c) del primo comma dell'articolo in commento ove è previsto che l'assemblea delibera sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Si tratta di indicazioni che non necessariamente devono essere contenute nella deliberazione di nomina dei liquidatori, in quanto, in difetto, soccorrerà il principio generale che abilita i liquidatori a compiere ogni atto utile alla liquidazione (art. 2489 v.). In questa prospettiva, è pienamente valida una delibera che si limiti ad indicare i liquidatori senza altro aggiungere in merito ai criteri del procedimento, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa (Giannelli Dell'Osso, 982, Niccolini, 1745, Vaira, 2069). L'assemblea poi determina i poteri dei liquidatori con particolare riferimento alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa o anche di singoli beni o diritti o blocchi di essa: tali indicazioni fungono da limite per la generale competenza dei liquidatori e si possono manifestare nell'indicazione di una prospettiva temporale di riferimento, in un limite di prezzo inerente alla cessione, nell'indicazione di particolari modalità di cessione etc. (Giannelli Dell'Osso, 983). È dubbio se sia ricompreso tra i poteri dei liquidatori anche l'esercizio provvisorio dell'impresa qualora l'assemblea non si sia pronunziata ai sensi dell'art. 2487 comma 1 lett. c). Secondo una prima ricostruzione, non è consentito ai liquidatori, in difetto di autorizzazione assemblea, continuare l'attività di impresa: tale conclusione è giustificata, per un verso, con il carattere eccezionale dell'esercizio provvisorio e, dall'altro, con il dato testuale di cui alla richiamata norma (Niccolini 1780; Turelli, 36, Giannelli, Dell'Osso, 984). Secondo altra dottrina che più valorizza il concetto di utilità degli atti, il potere di continuare l'impresa in via provvisoria rientra tra le operazioni utili alla liquidazione e, dunque, nelle prerogative gestionali dei liquidatori (Fimmanò, 97 ss.). Le modalità di liquidazione che possono essere deliberate dall'assemblea possono riguardare anche l'istituzione di un trust liquidatorio (Trib. Milano, 23 gennaio 2013, Soc., 2013, 637). La revoca dei liquidatoriL'assemblea può sempre revocare i liquidatori sostituendoli con altri anche in assenza di giusta casa, ma in tale ultimo caso sarà tenuta al risarcimento del danno (Dimundo 96, Fimmanò, 117, Gianelli, Dell'Osso, 987). I liquidatori possono essere, infine, revocati — su istanza dei soci, dei sindaci e del pubblico ministero — dal tribunale quando sussiste giusta causa. Il riconoscimento al pubblico ministero del potere di attivarsi va ricondotto all'esigenza di garantire l'interesse generale alla corretta liquidazione della società (Fimmanò, 115). La giusta causa va ravvisata, in via generale, in tutti quei comportamenti posti in essere in violazione di obblighi legali, statutari o derivanti dalla deliberazione dell'assemblea (App. Milano, 28 settembre 2004, in Soc., 2005, 871; Trib. Milano, 8 ottobre 2013 che ritiene, peraltro, ammissibile un procedimento d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., volto ad evitare che la durata del processo di cognizione possa frustrare l'ordinato funzionamento della società in fase di liquidazione). Vanno inclusi nel concetto di giusta causa il mancato rispetto dei canoni di diligenza richiesti (Trib. Milano, 24 febbraio 1989, Riv. soc., 1989, 630), la protratta ed ingiustificata inerzia (Trib. Milano, 10 novembre 2000, Soc., 2001, 473; Trib. Torino, 26 maggio 1986, in Giur. piem., 1986, 605); l'omissione o il ritardo nel versamento nelle casse sociali di somme corrisposte da debitori sociali (App. Salerno, 14 giugno 2007, Foro It., 2007, I, 2579); l'omessa presentazione del bilancio annuale (Trib. Milano, 7 luglio 1995, Giur. it., 1996, 114) o la sua non corretta predisposizione (Trib. Napoli, 7 marzo 2006, Soc., 2007, 1002). 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Profili funzionali e impugnative, Milano, 1978; Dimundo, Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere, in Commentario Lo Cascio, Milano, 2003; Fimmanò, in Bianchi e Strampelli (a cura di), Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2016; Giannelli, Dell'Osso, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli E., Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2452-2510, a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Niccolini, artt. 2484 - 2405. Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Società di capitali, in Commentario Niccolini - Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Paciello, in Sandulli, Santoro, La riforma delle società, 3, Torino, 2003; Parrella, in Comm. Sandulli, Santoro, 3, Torino, 2003, 257; Paciello, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003; Pasquariello, in Commentario Maffei Alberti, III, Padova, 2005; Prenestini, in Bianchi e Strampelli (a cura di), Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2016; Riva Crugnola, Liquidazione, cancellazione, estinzione delle società di capitali: la posizione dei creditori sociali, casi giurisprudenziali e questioni aperte, in Soc. n. 11/2015, 1246 ss.; Rossi, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società, III, Padova, 2005; Salafia, Accertamento e contestazione della causa di scioglimento di società di capitali, in Soc. 2007, 1258; Salafia, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in Soc. 2003, 378; Sanna, Cancellazione ed estinzione nelle società di capitali, in Studi di Diritto dell'Impresa, Torino, 2013; Strampelli, Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in Riv. soc. 2012, 605; Turelli, Gestione dell'impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, 2012; Vaira, in Il nuovo diritto societario, a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, III, Bologna, 2004. |