Codice Civile art. 2489 - Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori (1).Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori (1). [I]. Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. [II]. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. (1) V. nota al Capo VIII. InquadramentoNel determinare i poteri dei liquidatori, la riforma del diritto sociale ha eliminato la tecnica dei rinvii alle disposizioni sulla liquidazione delle società personali (che fanno riferimento al potere di compiere gli atti «necessari» alla liquidazione) optando, invece, per corpus normativo autonomo fondato sul diverso criterio dell'utilità degli atti per lo svolgimento della liquidazione. I poteri e gli obblighi dei liquidatoriL'operato dei liquidatori, nell'ambito del nuovo regime previsto dall'articolo in commento, incontra soltanto i seguenti limiti: 1) i limiti derivanti da disposizioni statutarie o dalla deliberazione dell'assemblea in sede di nomina dei liquidatori; 2) il limite generale dell'utilità degli atti allo scopo della liquidazione (Giannelli Dell'Osso, 1021). Quanto al primo ordine di limiti, si osserva che, nell'ambito della liquidazione, viene riconosciuto un penetrante potere di intervento dei soci, assai più ampio di quello loro attribuito nella fase di attività della società: l'unico ostacolo che incontra tale potere dei soci è costituito dall'impossibilità di comprimere così tanto le attribuzione dei liquidatori fino a svuotarne le prerogative (Giannelli Dell'Osso, 1022; Parrella, 279, Fimmanò, 172). Il limite della utilità degli atti evidenzia la stessa funzione dei liquidatori che è quella di giungere ad una massimizzazione del valore del patrimonio (Fimmanò, 173). Si segnala che né il verificarsi di una causa di scioglimento né l'apertura della fase della liquidazione determinano l'anticipata scadenza delle obbligazioni sociali con la conseguenza che i liquidatori non sono tenuti ad osservare, nel pagamento dei creditori, particolari ordini di priorità ovvero le regole della par condicio creditorum: essi procedono al pagamento dei debiti man mano che questi vengono a scadenza (Fimmanò, 173). In senso contrario, si è però espressa la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione. Ne consegue che il danno da risarcire al creditore che sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della par condicio creditorum (Cass., n. 521/2021). È dubbio se sia ricompreso tra i poteri dei liquidatori anche l'esercizio provvisorio dell'impresa qualora l'assemblea non si sia pronunziata ai sensi dell'art. 2487 comma 1 lett. c). Secondo una prima ricostruzione, non è consentito ai liquidatori, in difetto di autorizzazione assemblea, continuare l'attività di impresa: tale conclusione è giustificata, per un verso, con il carattere eccezionale dell'esercizio provvisorio e, dall'altro, con il dato testuale di cui alla richiamata norma (Niccolini 1780; Turelli, 36, Giannelli, Dell'Osso, 1023). Secondo altra dottrina che più valorizza il concetto di utilità degli atti, il potere di continuare l'impresa in via provvisoria rientra tra le operazioni utili alla liquidazione e, dunque, nelle prerogative gestionali dei liquidatori (Fimmanò, 177; Parrella, 278). La responsabilità dei liquidatoriIl secondo comma dell'articolo in commento prevede che i liquidatori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico. La responsabilità per l'inadempimento è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. Il riferimento alla diligenza professionale (art. 1176 comma 2) implica che il liquidatore deve impiegare i mezzi più idonei per la massimizzazione dei ricavi della liquidazione compreso l'uso delle necessarie cognizioni tecniche (Dimundo 153, Fimmanò, 179). Il richiamo alle norme sulla responsabilità degli amministratori consente di affermare l'applicabilità ai liquidatori degli artt. 2393, 2393-bis, 2394 e 2395 (Fimmanò, 180). L'assemblea è competente a deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori, ancorché, si ritiene, non sia applicabile il meccanismo della revoca automatica previsto dall'art. 2393 comma 4: infatti, nell'ambito della disciplina dei liquidatori, tanto l'art. 2365 comma 1 quanto l'art. 2487 comma 3 richiedono i quorum più elevati previsti in sede di assemblea straordinaria (Giannelli Dell'Osso, 1025; Parrella, 281; contra Fimmanò, 182). Nella società a responsabilità limitata, poi, l'azione potrà essere esercitata da ciascun socio (Fimmanò, 183). Infine, in caso di pluralità di liquidatori, la responsabilità non si estende a coloro che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto constare senza ritardo il loro dissenso, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (art. 2392 comma 3). Così, in caso di consiglio di liquidatori, i liquidatori senza deleghe non saranno responsabili per le violazioni compiute da quelli delegati (Fimmanò, 185). 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