Codice Civile art. 2539 - Rappresentanza nell'assemblea 1 .

Guido Romano

Rappresentanza nell'assemblea 1.

[I]. Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci2.

[II]. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

 

[1] V. nota al Titolo VI.

[2] Con riferimento alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga al presente comma, v. art. 106, commi 6 e 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27.

Inquadramento

L'articolo in commento, modificato dalla riforma del diritto societario, ha elevato a dieci il numero delle deleghe, nel caso in cui il modello di riferimento sia la s.p.a., allo scopo di consentire una maggiore rappresentatività dei soci mortificata, come si legge nella Relazione di accompagnamento, dall'assenteismo assembleare. In dottrina, però, è stato osservato che gli obiettivi del legislatore della riforma non risultano idonei al raggiungimento dello scopo. In particolare non risulta certo che nel silenzio dello statuto spetti ad ogni socio ex lege la possibilità di raccogliere dieci deleghe, perché se non è obbligatoria la clausola di autorizzazione del voto per delega, è necessaria una disposizione statutaria che ne disciplini l'esercizio in ragione delle caratteristiche della singola cooperativa (Bonfante, 289).

La delega può essere conferita soltanto ad un socio della società (Bonfante, ivi; Di Cecco, 127). La norma nulla dispone in ordine alla raccolta delle deleghe per le cooperative che sono sottoposte alla disciplina della società a responsabilità limitata. Con riferimento a tali società, si ritiene che il legislatore abbia voluto rinviare allo statuto ogni scelta sul punto, entro i limiti e le modalità stabiliti per la società per azioni (Di Cecco, 127) ovvero escludere la possibilità del voto per rappresentanza, sulla base della considerazione dei principi di democraticità e di partecipazione personale del socio (Bonfante, ibidem).

Bibliografia

Agostini, Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa e bilancio sociale, in Cooperative e consorzi 2005; Cian, Diritto commerciale, 2, Torino, 2014; Cusa, I ristorni nelle cooperative, Milano, 2000; Cusa, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2511-2574, in Comm. Gabrielli, Torino, 2015; Di Cecco, La governance delle società cooperative: l'assemblea, in La riforma delle società cooperative, Milano, 2003; Falcone, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003; Iengo, La mutualità cooperativa, in La riforma delle società cooperative, Milano, 2003; Irace, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003; Marano, Le società cooperative, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003; Montagnani, Il diritto di informazione dell'azionista cooperatore, in Dir. fall. 2007; Morara, Il sistema dei controlli, in La riforma delle società cooperative, Milano, 2003; Paolini, Il gruppo cooperativo, in Contr. e impr. 2003; Santagata, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2007; Santagata, Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura dell'art. 2545-septies c.c.), in Giur. comm. 2005; Santagata, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2511-2574, in Comm. Gabrielli, Torino, 2015; Tonelli, Società cooperative, in Comm. Sandulli-.Santoro, Torino, 2003.

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