Codice Civile art. 2545 ter - Riserve indivisibili (1).Riserve indivisibili (1). [I]. Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. [II]. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società. (1) V. nota al Titolo VI. InquadramentoAl fine di garantire la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, il legislatore ha istituito un vincolo di destinazione al patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni tributarie, sottratto alla disponibilità dei soci anche in sede di liquidazione del patrimonio e stabilmente destinato allo sviluppo cooperativo nel suo complesso (Santagata, 426, Bonfante, 190). Inoltre, i vincoli descritti non sono estranei alle cooperative a mutualità non prevalente tese comunque a soddisfare un funzione sociale (Santagata, ivi). A tali esigenze rispondono, dunque, le riserve indivisibili. Le regole poste dall'articolo in commento hanno validità generale, per tutte le cooperative e per tutte le categorie di soci. La norma va, poi, letta congiuntamente all'art. 2514 secondo il quale nelle cooperative a mutualità prevalente, lo statuto deve prevedere il divieto di distribuire tutte le riserve ai soci cooperatori. Il vincolo di indivisibilità e la copertura delle perdite socialiIl vincolo di indivisibilità si distingue dalla indisponibilità. L'indisponibilità, prevista da numerose norme in tema di società di capitali, è un vincolo essenzialmente endosocietario ed a carattere temporaneo; l'indivisibilità ha, invece, carattere permanente ed assoluto e rimane ferma anche in sede di scioglimento della società cooperativa o di sua trasformazione. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le necessità della cooperativa sempre che, però, non si risolvano in forme di distribuzione indiretta di utili ai soci (Bonfante, 191, Santagata, 428): in altre parole, le riserve potranno essere utilizzate per investire nell'attività dell'impresa, ma non per aumentare gratuitamente il capitale sociale, operazione che può avvenire solo con le riserve divisibili. A mente del secondo comma dell'articolo in commento, le riserve indivisibili sono poi utilizzabili per coprire le perdite, ma la norma pone un ordine di gradualità nell'utilizzazione delle riserve per tali ipotesi (Santagata, 434; Falcone, 170): esse potranno a tal fine essere utilizzate solo dopo l'esaurimento delle riserve che la società aveva destinato ad aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società. L'art. 2545 ter non prevede alcun obbligo di ricostituzione prioritaria, con eventuali utili maturati negli esercizi successivi, delle riserve indivisibili: la distribuzione degli utili tra i soci prima della reintegrazione delle riserve erose dalle perdite comporta, però, la decadenza dai benefici fiscali (art. 3 l. 18 febbraio 1999, n. 2) (Santagata, 435). Si ritiene, comunque, che il rispetto del limite alla ripartizione degli utili in funzione dell'esigenza di ricostituzione delle riserve è ancora oggi rilevante (contra, Bonfante, 228 che ritiene la norma implicitamente abrogata) ai soli fini del conseguimento di agevolazioni tributarie, non potendosi ritenere interferente con il diverso profilo civilistico dell'utilizzazione delle riserve nella copertura delle perdite, disciplinato solo dall'articolo in commento (Santagata, 435). BibliografiaAgostini, Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa e bilancio sociale, in Cooperative e consorzi 2005; Cian, Diritto commerciale, 2, Torino, 2014; Cusa, I ristorni nelle cooperative, Milano, 2000; Cusa, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2511-2574, in Comm. Gabrielli, Torino, 2015; Di Cecco, La governance delle società cooperative: l'assemblea, in La riforma delle società cooperative, Milano, 2003; Falcone, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003; Iengo, La mutualità cooperativa, in La riforma delle società cooperative, Milano, 2003; Irace, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003; Marano, Le società cooperative, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003; Montagnani, Il diritto di informazione dell'azionista cooperatore, in Dir. fall. 2007; Morara, Il sistema dei controlli, in La riforma delle società cooperative, Milano, 2003; Paolini, Il gruppo cooperativo, in Contr. e impr. 2003; Santagata, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2007; Santagata, Il gruppo cooperativo paritetico (una prima lettura dell'art. 2545-septies c.c.), in Giur. comm. 2005; Santagata, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2511-2574, in Comm. Gabrielli, Torino, 2015; Tonelli, Società cooperative, in Comm. Sandulli-.Santoro, Torino, 2003. |