Codice Civile art. 2608 - Organi preposti al consorzio.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Organi preposti al consorzio.

[I]. La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato [1710 ss.].

Inquadramento

Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio, restando questa un'azione risarcitoria individuale nella titolarità di ciascun singolo creditore nei confronti dell'amministratore del consorzio, che è soggetto diverso dal fallito, e che non è, egli stesso, fallito. Invero, i consorzi, pur quelli con attività esterna, costituiscono enti ben diversi dalla società per azioni, sia dal punto di vista strutturale, sia per le finalità in relazione alle quali operano, e sia per il modo di essere della loro base economico-finanziaria, con conseguente impossibilità di un'applicazione analogica dell'azione di responsabilità dei creditori sociali contemplata dall'art. 2394 e, per l'ipotesi di fallimento, dal successivo art. 2394-bis (Cass. n. 13465/2010). I consorzi per il coordinamento e la produzione degli scambi, in quanto hanno per oggetto la disciplina unitaria di attività economiche identiche o connesse e per fine precipuo l'adeguamento della produzione alle esigenze a alle possibilità del mercato, se pur non escludono la possibilità che gli organi consorziali pongano in essere, nei confronti dei terzi, atti o negozi per conto diretto e specifico di singoli partecipanti al consorzio, postulano, pertanto, nel loro schema normale di organizzazione e di azione, una rappresentanza d'interessi collettivi, commessa, per mandato irrevocabile dei consorziati agli organi in questione (Cass. n. 1959/2197).

Bibliografia

Ascarelli, Teoria della concorrenza e di beni immateriali, Milano, 1960, 123; Bonvicini, Associazione temporanee di imprese, in Enc. giur., Roma, 1988, 1 ss.; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1999, I, 276; Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1981, 365.

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