Codice Civile art. 2613 - Rappresentanza in giudizio.Rappresentanza in giudizio. [I]. I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone. InquadramentoCon riguardo alla sentenza resa nei confronti di un consorzio con attività esterna, in persona del suo rappresentante, deve escludersi che i singoli consorziati, estranei al relativo giudizio, possano proporre impugnazione, indipendentemente dalla natura della controversia e dalla sua incidenza sui loro interessi (nella specie, la sentenza aveva accolto la domanda di nullità di una deliberazione assembleare), considerando che il consorzio medesimo integra un centro autonomo di rapporti giuridici, e, pertanto, assume la qualità di parte in causa come soggetto distinto dai consorziati, non come sostituto processuale degli stessi (Cass. n. 441/1989) In materia di consorzi, anche se la legge non precisa esattamente quali siano gli organi di tali enti, dal complesso delle disposizioni dettate dagli artt. 2603, secondo comma, n. 4, 2612, secondo comma, n. 4, e 2613 deriva che detta qualifica, mentre spetta senz'altro a coloro i quali hanno la direzione dei consorzi, non può essere esclusa in capo ad altri soggetti cui sia conferito un incarico diverso, con conseguente idoneità dell'attività di tali soggetti a far sorgere la responsabilità solidale a carico dei consorziati ex art. 2615, secondo comma (Cass. n. 6993/1986). L'articolo in commento disciplina solo la rappresentanza processuale passiva e prevede una rappresentanza del presidente e del direttore concorrente a quella dei legali rappresentanti del consorzio. Secondo una opinione (Franceschelli, in Comm. S. B., 434), al presidente o al direttore competerebbe anche una concorrente rappresentanza processuale attiva, mentre è pacifico che la norma non si applica alla rappresentanza sostanziale che è solo di coloro ai quali è attribuita dal contratto. I consorzi obbligatori per gli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma nelle Regioni Marche ed Umbria, di cui all'art. 3, comma 5, del d.l. n. 6 del 1998, conv. con l. n. 61 del 1998, agiscono sulla base di norme di diritto privato, rispondendo delle obbligazioni da loro assunte sia i singoli consorziati sia il consorzio stesso che le ha contratte, attraverso il suo presidente, nella qualità di mandatario dei medesimi consorziati. Ne consegue che alla responsabilità del consorzio si somma quella dei suoi membri, determinandosi, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive - del consorzio, per l'intero, e del consorziato, nel limiti della sua quota - che opera in via alternativa o cumulativa (Cass. n. 12/2019). BibliografiaAscarelli, Teoria della concorrenza e di beni immateriali, Milano, 1960, 123; Bonvicini, Associazione temporanee di imprese, in Enc. giur., Roma, 1988, 1 ss.; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1999, I, 276; Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1981, 365. |