Codice Civile art. 2615 bis - Situazione patrimoniale (1).Situazione patrimoniale (1). [I]. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. [II]. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicabili gli articoli 2621 n. 1 e 2626 (2). [III]. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione. (1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 10 maggio 1976, n. 377. (2) Il riferimento agli artt. 2621 n. 1 e 2626 è da considerarsi inattuale a seguito della sostituzione dell'intero titolo XI del libro V operata dall'art. 1 d.lg. 11 aprile 2002, n. 61. V. ora gli artt. 2621, 2622 e 2630. InquadramentoL'articolo in commento richiama per i consorzi con attività esterna norme contenute nella disciplina delle società: l'ultimo comma prevede il medesimo obbligo previsto per le società dall'art. 2250. BibliografiaAscarelli, Teoria della concorrenza e di beni immateriali, Milano, 1960, 123; Bonvicini, Associazione temporanee di imprese, in Enc. giur., Roma, 1988, 1 ss.; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1999, I, 276; Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1981, 365. |