Codice Civile art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (1).Operazioni in pregiudizio dei creditori (1). [I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. (1) V. nota al Titolo XI. InquadramentoOggetto di tutela è il capitale sociale, in funzione di garanzia delle ragioni dei creditori (Musco, 181). Il duplice riferimento normativo alla “violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori” e al “danno cagionato ai creditori” fa propendere la dottrina nel ritenere che per una tutela solo in via mediata del capitale sociale rispetto al primario e diretto interesse patrimoniale dei creditori (Micheletti, 109). Si tratta di un reato proprio degli amministratori. I soci che votino la delibera di riduzione del capitale sociale, consapevoli di indurre gli amministratori al fatto, possono eventuale concorrere ex art. 110 c.p. Struttura del reatoLe condotte incriminate consistono nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni da precedenti organismi societari. Per quanto concerne la riduzione di capitale, occorre distinguere tra società di persone (art. 2306) e società di capitali (artt. 2445 e 2482). Riguardo alle disposizioni di legge a tutela dei creditori nell'ipotesi di fusione con altra società, vengono in rilievo quelle di cui all'art. 2503 che si prefigge l'obiettivo di salvaguardare le ragioni dei creditori nella fase iniziale del procedimento (Musco, 183). Quanto infine alla scissione, rilevano le medesime cautele richieste al fine di evitare rischi per le garanzie dei creditori della società che si scinde (Musco, 184). Rilevano in questo caso le disposizioni dell'art. 2506-ter, che richiama tra gli altri l'art. 2503. Operano pertanto le medesime cause di illiceità delle operazioni di fusione. Si tratta di reato di evento, costituito dal danno per i creditori, derivante dalla violazione delle disposizioni di legge a loro tutela. È delitto a dolo generico comprensivo della consapevolezza e volontà di violare le disposizione di legge previste ad hoc e della causazione del danno ai creditori, quantomeno nella forma dell'accettazione del rischio del suo verificarsi. BibliografiaAlessandri, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, 280; Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, I, Milano, 2013; 248; Bianconi, Leggi penali complementari, a cura di Padovani, Milano, 2007, 2454; Bricchetti-Pistorelli, La lenta “scomparsa” del diritto penale societario italiano, in Guida dir. 2015, f. 26, 53 ss.; Conti, Disposizioni penali in materia di società e di consorzi, Bologna-Roma, 2004, 73 s; Foffani, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622), in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di A. Giarda e S. Seminara, Padova, 2002, 265; Foffani, Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di Palazzo - Paliero, Padova, 2003, 1923; Gambardella, Il “ritorno” del falso in bilancio, tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in Cass. pen. 2015, 1722; Lanzi, Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in Guida dir. 2015, f. 26, 10 ss.; Micheletti, I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a cura di Giunta, Torino, 2002, 109; Mucciarelli, Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso, in dirittopenalecontemporaneo.it 2015, 4; Musco, I nuovi reati societari, con la collaborazione di M.N. Masullo, Milano, 2004, 64; Pedrazzi, (voce) Società commerciali (disciplina penale), in Dig. disc. pen., XIII, Torino, 1998, 347 ss.; Perini, I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile “falso in bilancio”?, in dirittopenalecontemporaneo.it, 27 aprile 2015, 11; Ricci, Il nuovo reato di false comunicazioni sociali, Torino, 2015, 8 ss.; Seminara, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc. 2015, 7, 813; Seminara, False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza, in Dir. pen. proc. 2002, 677; Zaza, I reati societari. False comunicazioni e tutela del capitale sociale, in Diritto penale dell'impresa (collana diretta da G. Reynaud), Frosinone, 2015, 5 e ss. |