Codice Civile art. 2666 - Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione.

Donatella Salari

Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione.

[I]. La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

Inquadramento

A norma dell'art 2666, legittimato alla trascrizione è qualunque soggetto, pertanto, essa va intesa quale adempimento d'interesse pubblico di pubblicità notizia giova a tutti coloro che vi abbiano interesse.

Ne deriva che qualsiasi portatore di un interesse tutelabile e meritevole può richiederla ed, inoltre, che essa può essere riferita sia all'acquisto immediatamente fatto, quanto a quelli dei danti causa che non siano stati trascritti, perché la funzione peculiare è quella di garantire, attraverso la pubblicità notizia, l'opponibilità del proprio acquisto, in ragione della garanzia essenziale della continuità della trascrizione medesima.

In questo senso si parla della trascrizione come mero fatto giuridico e non di atto (Pugliatti, 380, v. nt. 83) perché prescinde sia dalla volontà di chi la esegue sia dalla legittimazione e dalla capacità. Ne consegue che anche colui che abbia un interesse contrario alla esecuzione della formalità, può richiederla con l'osservanza degli adempimenti formali e degli oneri ad essa connessi ex ai sensi dell'art. 2657 (Natoli 1971, 222), (Ferri, 432).

Ulteriore corollario di questi principi generali è costituito dal novero di coloro che possono trarre vantaggio dalla trascrizione una volta che sia stata effettuata anche da soggetto diverso, ossia le parti dell'atto trascritto e, di conseguenza, i loro eredi ed aventi causa individuabili facilmente attraverso l'interesse ad ottenere l'effetto tipico della opponibilità ai terzi dell'atto.

Così la giurisprudenza (Cass. III, n.7998 /2015) in tema di esecuzione forzata nel pignoramento immobiliare ha ritenuto che la trascrizione si inserisca in quest'ultimo, come elemento di formazione progressiva dello stesso ove la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo, rendendo indisponibile il bene pignorato, mentre la trascrizione svolge funzione di completamento rispetto al vincolo pignoratizio ma, soprattutto, consente la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, così affermandosi come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene.

Soggetti tenuti per legge alla trascrizione

Salvo il principio di generalizzato interesse a richiedere la formalità l'ordinamento individua anche soggetti specifici tenuti ad effettuarla per dovere d'ufficio in casi particolari.

Tale è il caso della formalità del cancelliere presso il Tribunale competente- dell'accettazione riguardo l'eredità accettata dal chiamato con beneficio d'inventario che segue il foro territoriale di apertura della successione, ex art. 484 e in generale individuati ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 347/1990 per gli atti che hanno ricevuto soggetti alla pubblicità, nonché di quella richiesta dal curatore rispetto alla sentenza, in estratto, dichiarativa di fallimento, allorquando tra i beni del fallito si trovino immobili, a norma dell'art. 88, comma 2, r.d. n. 267/1942, come modificato dal d.lgs. n. 169/2007, e lo stesso conservatore tenuto ex art. 2647, comma 3 ad effettuarla nel caso di costituzione del fondo patrimoniale costituito per testamento, oltre che, naturalmente, i notai per obbligo professionale ex art. 2671.

Anche la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che gli effetti giuridici della richiesta di trascrizione sono indipendenti dalla volontà di chi pone in essere l'attività (Cass. n. 4077/1957; Trib. Reggio Calabria 12 gennaio 2007).

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