Codice Civile art. 2671 - Obbligo dei pubblici ufficiali.

Donatella Salari

Obbligo dei pubblici ufficiali.

[I]. Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

[II]. Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni (1).

(1) V. sub art. 2296.

Inquadramento

L'art. 2671 appare finalizzato a garantire la tempestiva esecuzione delle formalità di trascrizione onde realizzare certezza nelle circolazione giuridica dei beni ed affidabile consultazione della pubblicità immobiliare, nonché sicurezza dell'erario di conseguire la tassazione ricollegata alla trascrizione. Ne consegue che il notaio o il pubblico ufficiale che abbia ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni (ma le leggi speciali in alcuni casi possono fissare anche termini assai più brevi), pena il risarcimento del danno nei confronti del soggetto interessato e il pagamento di una pena pecuniaria (art. 2671) .Pertanto l'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 347/1990, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, stabilisce che i notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa, con la conseguenza che all'onere delle parti il legislatore ricollega un vero e proprio obbligo di notai e pubblici ufficiali anche se la sanzione indiretta del mancato e tempestivo adempimento della formalità impedisce che la parte si possa giovare degli effetti tipici della pubblicità dell'atto e, dunque della sua opponibilità ai terzi.

Su un piano generale è stato chiarito nella giurisprudenza di legittimità che qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto, attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l'inadempimento non configurabile (Cass. III, n. 24662/2024; Cass. II, n. 566/2000).

Obblighi del notaio

Per il pubblico ufficiale la violazione dell'obbligo significa che alla tardiva trascrizione di un atto possa collegarsi la responsabilità civile, per il notaio oltre che quella disciplinare laddove reiterati ritardi nell'esecuzione doverosa dei detti adempimenti correlati agli atti dell'Ufficio notarile possono gettare discredito e vulnerare il prestigio dell'ordine notarile ex art. 147 l. n. 89/1913.

Si noti che l'articolo in commento non indica per i soggetti passivi dell'obbligo un termine certo, essendo pacifico che il termine perentorio di giorni trenta di cui all'art. 6 d.lgs. n. 347/1990 abbia principalmente rilievo fiscale, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, ma parametra i tempi dell'adempimento al “più breve possibile” con il che eventuali ritardi vanno valutati dal giudice del merito caso per caso.

La giurisprudenza di merito ha precisato che anche se l'art. 2671 si riferisce solo agli atti soggetti a trascrizione, il notaio è tenuto a provvedere nel più breve tempo possibile anche all'iscrizione nei registri immobiliari degli atti di concessione di ipoteca da lui ricevuti (App. Milano 11 agosto 2000, Gius, 2001, 2015).

La responsabilità civile del notaio non è di carattere oggettivo, infatti, oltre all'imputabilità del ritardo o dell'omissione consegua un danno che s'identifica nella iscrizione o trascrizione di una formalità pregiudizievole medio tempore, ossia prima della ritardata sua esecuzione di adempimento, se comunque vi è stato.

Ne consegue che in tal caso il pregiudizio si dispiega a carico quale che sia stato il numero dei giorni inferiore o superiore ai trenta giorni fissati dalla legge speciale intercorsi tra l'atto ricevuto e la sua trascrizione. La richiesta che il notaio deve effettuare per la trascrizione degli atti da lui ricevuti nel termine di trenta giorni dal compimento dello stesso (ex art. 6, d.lgs. n. 347/1990) corrisponde con la presentazione dell'atto al pubblico ufficio.

Se ne deve concludere che costui risulta esposto a due diverse conseguenze: l'una tributaria per le violazioni fiscali e conseguente sanzione, l'altra civilistica secondo i principi generali della condotta, della sua imputazione e del pregiudizio causato.

La giurisprudenza di legittimità interpretando l'art. 2671 ha affermato la natura contrattuale della responsabilità del notaio sottolineando che spetta alla valutazione del giudice del merito accertare nella singole evenienze del caso concreto se il ritardo possa fondare o meno la responsabilità civile nei confronti del cliente, tenuto conto della diligenza media del professionista ex art. 1176. Questa impostazione sembra pertanto prendere le distanze dall'idea che comunque l'obbligo della trascrizione s'ispiri a norme di diritto pubblico con esclusione pertanto di una derogabilità pattizia delle norme sulla trascrizione, con il che eventuali esoneri che le parti abbiano formulato in favore del notaio circa gli obblighi di trascrizione sarebbe illecita e, dunque detto obbligo pubblicistico prescinde del tutto dal rapporto notaio- cliente e comunque mira a realizzare un risultato, quello dell'esonero dalla trascrizione che confligge con l' art. 28, n. 1, l. n. 89/1913.Sempre la giurisprudenza (Cass. III, n.10297/2012) ha affermato che va esclusa la responsabilità del notaio che sia stato dalle stesse parti esonerato ad una tempestiva trascrizione di un atto sottoposto alla condizione sospensiva dell'ipotetica prelazione d'acquisto da parte del Ministero dei beni culturali nel mentre il cespite risultò medio tempore da una formalità pregiudizievole.

Per converso, il notaio ha facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositano facoltà presso di lui le somme necessarie per le tasse, l'onorario le spese. Tuttavia ove abbia in ogni caso accettato di prestare la propria opera e di ricevere l'atto se le parti omettano il pagamento non può sottrarsi all'obbligo di eseguire tutte le formalità conseguenti, ossia la trascrizione e registrazione dell'atto, pena il risarcimento del danno causato alle parti con tale condotta (Cass. III, n.20995/2012).

In ogni caso, la questione dell'omessa trascrizione va oggi riletta dall'introduzione della firma digitale e del c.d. adempimento unico (derivante da un complesso di norme primarie e secondarie che rimontano al 15 giugno 2004 data di entrata in vigore del decreto 9 giugno 2004 (in G.U. 11 giugno 2004 n. 135).

In tal modo la riforma considerato che ogni imposta e tributo che tragga la sua ragione dell'atto da trascrivere o da iscrivere va assolta con unico adempimento si spezza il collegamento sistematico con gli obblighi di trascrizione che, come detto si ritenevano indipendenti da quelli impositivi e tributari di modo che l'atto il notaio o il pubblico ufficiale non possa separare i due momenti senza assolvere obblighi tributari che prescidevano dagli oneri di pubblicità e dalla stessa responsabilità del soggetto tenuto ad adempiere all' onere/obbligo.

Ne consegue che ogni atto di contenuto immobiliare va registrato, trascritto e volturato con soggezione ai diversi tributi con un unico adempimento che contiene la richiesta di registrazione, le note di trascrizione e iscrizione, le domande di annotazione e le domande di voltura catastale. Saranno i notai ad auto liquidarsi i tributi (dal 17 marzo 2007 è in vigore il decreto ministeriale 22 febbraio 2007, che stabilisce i nuovi importi del bollo forfetario).

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