Codice Civile art. 2684 - Atti soggetti a trascrizione.

Donatella Salari

Atti soggetti a trascrizione.

[I]. Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644;

1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [250 ss., 865 ss. c. nav.];

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto [978 ss.] o di uso [1021 ss.] o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

4) le transazioni [1965 ss.] che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [664, 665, 1068 c. nav.];

6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti [2643].

Inquadramento

L'art. 2684 contiene un'elencazione di atti riferiti alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

ritenuti soggetti a trascrizione. L'articolo in commento si apre, infatti, con un preciso

rinvio al principio della priorità della trascrizione, enunciato dall'art. 2644 per il settore immobiliare. Tale elencazione è pacificamente ritenuta tassativa.

Effetti della pubblicità mobiliare

La trascrizione è un onere il cui adempimento è necessario per avvalersi della tutela che la legge accorda a chi trascrive per primo nel conflitto con un altro avente causa dallo stesso autore. L'art. 2684 si apre, infatti, con un preciso rinvio al principio della priorità della trascrizione, enunciato dall'art. 2644 per il settore immobiliare.

La giurisprudenza ha costantemente affermato che la trascrizione dell'atto di vendita di un autoveicolo nel P.r.a. (così come degli altri beni mobili registrati) non ha valore costitutivo bensì dichiarativo, finalizzato a dirimere i conflitti tra più acquirenti dal medesimo venditore (Cass. I, n. 4489/2002). Pertanto il trasferimento della proprietà di un veicolo si verifica per effetto del consenso tra le parti legittimamente manifestato (art. 1376). All'atto consensuale devono, poi, fare seguito gli adempimenti previsti dal codice della strada e, cioè, tra l'altro, la trascrizione dell'atto nell'ufficio del P.r.a., che costituisce un mero mezzo di pubblicità dichiarativa.

Si è infatti da ultimo ritenuto che l'acquirente di un autoveicolo non ha diritto di pretendere che il venditore regolarizzi il precedente acquisto a favore del P.r.a., in quanto, la carta di circolazione, il foglio complementare e la dichiarazione autenticata di vendita sono documenti sufficienti a garantire il potere di godere e disporre del bene acquistato, indi è sufficiente la consegna di questi perché lo stesso bene possa validamente essere trasferito a terzi (Cass. II, n. 2989/2000). Il soggetto tenuto a provvedere alla trascrizione nel P.r.a. dell'atto di compravendita avente ad oggetto autoveicoli è stato individuato nell'acquirente dall'art. 94, d.lgs. n. 285/1992 (nuovo codice della strada) dopo le modifiche apportate dalla l. n. 449/1997, nonché, da ultimo, dalla l. n. 120/2010. Sino ad allora si faceva un semplice riferimento a «parte» o «parti interessate».

Secondo Cass. n. 2263/2013 nel caso di trasferimento di proprietà di autoveicoli la  richiesta al P.R.A. degli adempimenti previsti dal codice della strada all'art. 94 d.lgs. n. 285/1992 grava sull’acquirente.

Dalle considerazioni esposte in merito all'efficacia dichiarativa della trascrizione discende inoltre che in caso di successivi passaggi di proprietà (c.d. vendite a catena), l'onere pubblicitario può essere eseguito anche solo in nome dell'ultimo acquirente, con la conseguenza che la prova delle vendite intermedie può essere data anche a mezzo di testimoni (Cass. II, n. 145/1984).

Ove infine il contratto non sia valido, o addirittura manchi del tutto, nessuna rilevanza può avere la trascrizione eventualmente effettuata.

Accanto alla efficacia meramente dichiarativa (non costitutiva) si rileva un'efficacia probatoria della trascrizione; si è, infatti, ritenuto che le risultanze dei pubblici registri mobiliari hanno un valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova (Cass. I, n. 11060/1993).

Infine, si segnala che non è pacifica rispetto ai beni mobili registrati l'ammissibilità e, pertanto, la trascrivibilità del patto di riservato dominio.

Bibliografia

Corrado, Pubblicità degli atti giuridici, in Nss. D.I., Torino, 1967; Cimmino, Trascrizione, in Comm. Cendon, Milano, 2008; Ferrario, La cessione dei beni ai creditori: un mandato in rem propriam con funzione di garanzia o di liquidazione, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001; Follieri, Disposizione di un diritto altrui e indisponibilità nella cessione dei beni ai creditori, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2012; Natoli, Della trascrizione, in Comm. cod. civ., Torino, 1977.

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