Codice Civile art. 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione (1).Altri atti soggetti a trascrizione (1). [I]. Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi. [II]. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [2644]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 207 l. 19 maggio 1975, n. 151. InquadramentoLa disposizione del presente articolo funge da completamento del precedente 2684, in relazione all'elencazione tassativa degli atti soggetti a trascrizione mobiliare. La norma è stata così sostituita dall'art. 207, l. n. 151/1975. Anche a seguito della riforma del diritto di famiglia il comma 1 dalla norma in esame raccoglie e coordina le ipotesi previste dagli artt. 2646, 2647, 2648 in materia immobiliare. Il comma 2 dell'articolo in commento contiene un rinvio alla disciplina prevista per i beni immobili, specie con riguardo all'efficacia della trascrizione dei particolari atti previsti al comma 1. Si è ritenuto pertanto che la trascrizione degli atti previsti nell'art. in esame debba intendersi richiesta per gli effetti specificati negli artt. 2646, 2647 e 2648 in forza del rinvio nel medesimo contenuto e non invece per quelli previsti in via generale dall'art. 2644 (De Lise, in Comm. De M.1970, 655). DivisioniSi è osservato in dottrina che a causa della naturale indivisibilità dei beni mobili in oggetto, lo scioglimento della comunione avente ad oggetto uno di tali beni può avvenire o attraverso la vendita o mediante l'attribuzione integrale ad uno dei condividenti nel caso in cui il bene faccia parte di un più vasto complesso patrimoniale (Natoli, 276). Accettazione e rinunzia ad eredità e legatiQuanto alla necessità di trascrivere l'atto di rinunzia ad eredità e legati, è stato sostenuto che è da considerarsi indispensabile la trascrizione della rinunzia al legato e non quella all'eredità. Ciò sul presupposto che il legato, a differenza dell'eredità, si acquista senza bisogno di accettazione; omettere, pertanto, la trascrizione della rinunzia comporterebbe che, in chi esamina i registri in cui è trascritta la denunzia di successione (dalla quale emerge l'esistenza del legato), si crei l'erroneo convincimento che il legatario ha acquistato la proprietà del bene o quell'altro diritto pervenutogli in forza della successione (D'Orazi Flavoni, in Comm. S.B. 1977, 435). Convenzioni matrimonialiDal combinato disposto degli artt. 2647 e 2685 si evince che sono soggette a trascrizione, se hanno ad oggetto beni mobili registrati: la costituzione del fondo patrimoniale; le convenzioni matrimoniali che escludano (ex art. 210) tali beni dalla comunione legale; gli atti ed i provvedimenti di scioglimento della comunione; tutti gli atti attraverso i quali beni mobili registrati entrano successivamente a far parte del fondo patrimoniale o vengono sottratti alla comunione. In relazione alle convenzioni matrimoniali si rileva che a seguito della riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975), queste sono state sottoposte anche al concorrente regime di pubblicità di cui agli artt. 162 e 163, nuova formulazione, consistente nella annotazione nei Registri dello Stato Civile (ex artt. 34 e 34 bis disp. att.). L'annotazione da ultimo citata ha efficacia dichiarativa, serve infatti a rendere l'atto opponibile ai terzi. La trascrizione di cui al combinato disposto degli artt. 2647 e 2685 deve invece ritenersi, secondo l'orientamento maggiormente accreditato in dottrina, pubblicità notizia. Come già detto, il rinvio agli effetti della trascrizione immobiliare di cui al secondo comma dell'articolo in commento deve intendersi riferito solo alla funzione che nella trascrizione assolve i.e. quella di rendere l'atto noto ai terzi. Pertanto, l'art. 2644 (richiamato dall'art. 2684) si configura, come norma eccezionale che riconduce alla trascrizione ulteriori e più pregnanti effetti esclusivamente per gli atti tassativamente indicati (negli artt. 2643 e 2684) tra i quali non figurano le convenzioni matrimoniali (Taccini, 287). Anche in giurisprudenza prevale l'orientamento secondo cui la trascrizione de qua configuri una forma di pubblicità-notizia non sufficiente, da sola, a rendere l'atto opponibile ai terzi, rimanendo a tale scopo necessaria l'annotazione nei Registri dello Stato Civile (Cass. n. 12864/1999). Costituzione di fondo patrimonialeLa costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167, così come stabilito per tutte le convenzioni matrimoniale di cui all'art. 162, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2685 ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Di conseguenza, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il vincolo che ne deriva non è opponibile ai terzi creditori (Cass. n. 21658/2009). BibliografiaCorrado, Pubblicità degli atti giuridici, in Nss. D.I., Torino, 1967; Cimmino, Trascrizione, in Comm. Cendon, Milano, 2008; Ferrario, La cessione dei beni ai creditori: un mandato in rem propriam con funzione di garanzia o di liquidazione, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001; Follieri, Disposizione di un diritto altrui e indisponibilità nella cessione dei beni ai creditori, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2012; Natoli, Della trascrizione, in Comm. cod. civ., Torino, 1977. |