Codice Civile art. 2705 - Telegramma.Telegramma. [I]. Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata [2702], se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo [634 c.p.c.]. [II]. La sottoscrizione può essere autenticata da notaio [2703]. [III]. Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria. [IV]. Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione. InquadramentoLa norma in esame disciplina l'efficacia probatoria di una particolare tipologia di scrittura privata, quale il telegramma, strumento utilizzato per l'invio di messaggi tramite il servizio postale. La disposizione contempla tutti i presupposti affinché il telegramma acquisisca la medesima efficacia probatoria della scrittura privata. La disposizione equipara l'efficacia probatoria del telegramma a quella di una scrittura privata a condizione che vi sia piena certezza sull'identità del mittente, atteso che questi ha sottoscritto il telegramma stesso o ha comunque assunto in maniera chiara la paternità del medesimo. Nel caso in cui l'identità del destinatario sia stata accertata mediante le modalità previste dai regolamenti, è possibile far ricorso alla prova contraria. La norma consente, inoltre, l'autenticazione della scrittura ad opera del notaio, nonché la possibilità per il mittente di far annotare nel telegramma stesso se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione. La giurisprudenza di merito ha iniziato ad utilizzare tale disposizione anche per altri nuovi strumenti di comunicazione, quale l'e-mail. Il telegramma come scrittura privataIl telegramma è un documento dotato di una struttura complessa, atteso che è sottoscritto nell'originale presentato e conservato presso l'ufficio postale, che è, comunque, un soggetto terzo, mentre la copia ricevuta dalla controparte è del tutto priva di ogni sottoscrizione (Cendon, 124). Il legislatore, riconoscendone una validità parificata a quella della scrittura privata sottoscritta, nell'intento di favorire la rapidità dell'incontro delle volontà negoziali fra persone distanti, ha equiparato copia Secondo la giurisprudenza, l'efficacia probatoria del telegramma quale scrittura privata, favorendo la rapidità dell'incontro di volontà negoziali fra soggetti distanti tra loro, ha creato la fattispecie di cui all'art. 2705 basandosi su di un criterio di normalità secondo cui il telegramma proviene dall'apparente mittente. Ne consegue in caso di contestazione sul punto che sarà il mittente che intende valersene quale scrittura privata, a dovere fornire la prova delle condizioni, contenute nell'art. 2705 , laddove in assenza di contestazione circa la provenienza del telegramma, il documento avrà pieno valore di scrittura privata, senza che il mittente sia tenuto a dare alcuna ulteriore prova (Cass. III, n. 10589/2018). Se invece viene prodotto in giudizio anche l'originale e questo è sottoscritto, sebbene non sia sottoscritto il telegramma, per evitare la formazione del vincolo al risultato della prova documentale la controparte ha l'onere di disconoscere tempestivamente la sottoscrizione, e chi intenda valersi dell'efficacia di prova legale del documento ha in tal caso l'onere di chiederne la verificazione (Tommaseo, 181). Se poi la sottoscrizione è autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale competente (Patti, 103), non è possibile nemmeno il disconoscimento, e il suddetto vincolo può eliminarsi solo attraverso la querela di falso. L' accertamento dell'identità della persona che ha sottoscritto «nei modi stabiliti dai regolamenti» non ha però l'efficacia dell'autenticazione: è una forma di c.d. autentica minore (Tommaseo, 182; art. 2703). Pertanto su colui contro il quale è prodotto il documento grava soltanto l'onere del disconoscimento tempestivo, l'accertamento in parola può essere dedotto nel giudizio di verificazione che colui che ha prodotto la scrittura ha in tal caso l'onere di esperire, e in tale sede è ammessa la prova contraria. BibliografiaCendon, artt. 2697-2739. Prove, in Commentario al codice civile, Milano, 2009; Comoglio, Le prove civili, Torino, 2004; Conte, artt. 2697- 2730. Prove, Commentario al cod. civ., a cura di Cendon, Milano, 2008; Denti, La verificazione delle prove documentali, Torino, 1957; Patti, Della prova documentale, Bologna-Roma, 1996; Rizzo, Data, data certa, in Dig. civ., V, Torino, 1989; Tommaseo, in Comm. Cendon, VI, Torino, 1991; Verde, Prova documentale, in Enc. giur., XXV, Roma, 1991. |