Codice Civile art. 2706 - Conformità tra originale e riproduzione del telegramma.

Donatella Salari

Conformità tra originale e riproduzione del telegramma.

[I]. La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale [151 c.p.c.].

[II]. Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Inquadramento

La norma in esame disciplina l'efficacia probatoria della riproduzione del telegramma rispetto all'originale. La regola generale è nel senso della presunzione di conformità della copia consegnata al destinatario all'originale, ma viene sempre ammessa la possibilità di fornire prova contraria.

La disposizione equipara l'efficacia probatoria dell'originale rispetto a quello della riproduzione, sancendo il principio secondo cui il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni regolamentari, si presume esente da colpa per le eventuali difformità tra i due atti medesimi. Ciò comporta la non imputabilità allo stesso delle difformità esistenti tra l'originale e la riproduzione. Le rare applicazioni riguardano l'equiparazione tra l'atto notificato dall'ufficiale giudiziario e l'originale. Non viene equiparato al telegramma il fax, proprio per l'incertezza circa la data e l'ora di ricevimento da parte del mittente.

La presunzione di conformità del telegramma all'originale

Norma di scarsa applicazione pratica, l'art. 2706 prevede una presunzione di conformità, della riproduzione consegnata al destinatario, all'originale.

Il legislatore, in realtà, estende ulteriormente il valore del telegramma, stabilendo che il mittente dello stesso, se lo ha fatto collazionare secondo le disposizioni dei regolamenti, è esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione (Cendon, 129). La norma in esame tende a ribadire la scelta del legislatore di riconoscere particolare fede al telegramma, quale strumento di comunicazione privilegiato, proprio in forza del sistema attraverso il quale viene trasmesso.

La previsione opera, ovviamente anche nel caso di dettatura per telefono del telegramma (Cass. lav, n. 23882/2006).

Casistica

La disposizione in questione ha trovato un richiamo anche per altri analoghi strumenti, quali la raccomandata con avviso di ricevimento. A tal riguardo la giurisprudenza (Cass. III, n. 12954/2007) ha ritenuto che la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce — anche in mancanza dell'avviso di ricevimento — prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335. Tale presunzione semplice è superabile attraverso elementi di prova contrari.

Analoga valutazione è stata compiuta con riferimento all'equiparazione tra atto notificato dall'ufficiale giudiziario e l'originale (Trib. Padova 10 dicembre 2003).

Al contrario non va equiparato al telegramma il fax. Infatti il fax non fornisce la certezza assoluta della data e dell'ora in cui il messaggio è stato ricevuto dal destinatario; tale strumento, pertanto, non può essere utilizzato per inoltrare all'assicuratore della r.c.a. la richiesta scritta di risarcimento (Trib. Roma 31 ottobre 2003).

La dottrina da tempo spinge per un'applicazione analogica di tali istituti anche a nuove forme di comunicazione, che prescindono dalla sottoscrizione grafica, ma che sembrano comunque capaci di assicurare alla dichiarazione documentata una garanzia di autenticità (o di provenienza) del tutto diversa (Comoglio, 348).

Bibliografia

Cendon, artt. 2697-2739. Prove, in Commentario al codice civile, Milano, 2009; Comoglio, Le prove civili, Torino, 2004; Conte, artt. 2697- 2730. Prove, Commentario al cod. civ., a cura di Cendon, Milano, 2008; Denti, La verificazione delle prove documentali, Torino, 1957; Patti, Della prova documentale, Bologna-Roma, 1996; Rizzo, Data, data certa, in Dig. civ., V, Torino, 1989; Tommaseo, in Comm. Cendon, VI, Torino, 1991; Verde, Prova documentale, in Enc. giur., XXV, Roma, 1991.

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