Codice Civile art. 2707 - Carte e registri domestici.Carte e registri domestici. [I]. Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [2162]: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore. InquadramentoLa norma in esame disciplina l'efficacia probatoria delle carte e dei registri domestici, documenti utilizzati nella prassi per indicare pagamenti fatti o ricevuti. La disposizione in esame circoscrive l'efficacia probatoria di tali documenti ai soli casi di indicazione, da parte dell'autore, di pagamenti ricevuti o di indicazioni utilizzate per supplire la mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore. Al di fuori di queste due ipotesi non è consentito, proprio per la loro particolare natura, un utilizzo delle carte e dei registri domestici. Istituto e regime dell'efficacia probatoriaLa norma appare diretta a tutelare due categorie di soggetti, rappresentati dai debitori cui non sia stata rilasciata regolare quietanza del pagamento effettuato e dai creditori privi di regolare titolo giustificativo della propria pretesa (Cendon, 133). L'efficacia probatoria delle dichiarazioni rappresentate tramite i documenti in questione prova la liberazione del debitore quando il documento del creditore fa espressa menzione del pagamento ricevuto, e prova l'esistenza dell'obbligo quando il documento del debitore menziona espressamente che l'annotazione si compie onde supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore. Tale efficacia non esclude peraltro la prova contraria (anche per testimoni, non essendo applicabili, in vista della portata non negoziale del documento, gli artt. 2722 ss.: Comoglio, 350), sicché la norma in esame può dirsi istitutiva di una prova legale solo nel senso che l'efficacia del mezzo di prova è predeterminata dalla legge (Denti, 47). La produzione dell'anzidetta efficacia probatoria dipende dal contenuto delle dichiarazioni rappresentate tramite il documento, e pertanto presuppone che questo sia imputabile, ai sensi della norma in esame, ai soggetti sopra menzionati: secondo una dottrina classica, la disposizione si applica a documenti non sottoscritti la cui imputabilità alla parte si fonda sulla loro olografia, con la conseguente applicabilità degli artt. 214 ss. c.p.c. (Denti, 275). Secondo altra dottrina la norma si applica anche a documenti che non siano di pugno della parte (Patti, 108; Tommaseo, 184). Se si accoglie tale impostazione si conclude che in tali fattispecie non può prevedersi né l'onere di disconoscere tempestivamente, né quello conseguente di promuovere il giudizio di verificazione, sicché l'onere della prova dei fatti determinativi dell'imputabilità del documento (come delle dichiarazioni che vi si rappresentino) può ricadere su chi intenda valersene anche in seguito a una contestazione non immediata. CasisticaLa giurisprudenza ha sottolineato come le carte ed i registri domestici vanno annoverati tra le eccezioni al generale principio secondo cui le scritture prive di sottoscrizione non hanno alcuna efficacia giuridica. La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702, l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico. In ipotesi di dichiarazione sottoscritta , pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702, si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso (Cass. II, n. 30948 /2018). Diverso ragionamento va fatto per la fattura, che non viene indicata tra gli atti dotati di efficacia probatoria. La fattura, infatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione, socialmente tipizzata, di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (in particolare: l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ecc.) si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito; ne consegue che, quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce, al più, un mero indizio (Cass. II, n. 4396/1979). BibliografiaCendon, artt. 2697-2739. Prove, in Commentario al codice civile, Milano, 2009; Comoglio, Le prove civili, Torino, 2004; Conte, artt. 2697- 2730. Prove, Commentario al cod. civ., a cura di Cendon, Milano, 2008; Denti, La verificazione delle prove documentali, Torino, 1957; Patti, Della prova documentale, Bologna-Roma, 1996; Rizzo, Data, data certa, in Dig. civ., V, Torino, 1989; Tommaseo, in Comm. Cendon, VI, Torino, 1991; Verde, Prova documentale, in Enc. giur., XXV, Roma, 1991. |