Codice Civile art. 2750 - Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali. [I]. I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione [548 ss., 1022 ss. c. nav.]. [II]. Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto (1). InquadramentoLa norma in commento si apre con un rinvio (segnatamente, al codice della navigazione). Orbene, sulla portata di tale rinvio occorre fare chiarezza. Il codice della navigazione — cui viene fatto esplicito rinvio — costituisce un sistema normativo a sé stante, dotato di un suo ordine intrinseco, che regola in modo autonomo le priorità dei privilegi (Miglietta, Prandi, in Comm. Utet 1995, 12). Pertanto, si tratta di un rinvio non già a singole disposizioni speciali, bensì a un vero e proprio diritto speciale (Tucci, in Tr. Res. 1997, 598). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel concorso fra più cause di prelazione attinenti a crediti vantati nei confronti di impresa che esercitava attività di trasporto aereo, valgono le priorità del codice della navigazione e, pertanto, il privilegio speciale è anteposto all'ipoteca mobiliare e al privilegio generale, anche quello configurato dall'art. 2751 bis, n. 1 (Cass. n. 3486/1989). I privilegi in materia di navigazione marittima ed aereaI privilegi marittimi ed aeronautici sono tutti privilegi speciali e, come tali, muniti del c.d. diritto di seguito (art. 2747), il quale, peraltro, si è storicamente affermato proprio nel campo della navigazione (Andrioli, in Comm. S.B. 1958, 100). Tale diritto di seguito, a differenza di quanto previsto dalla normativa di diritto comune di cui all'art. 2747 (secondo cui l'opponibilità sussiste nei confronti dei soli titolari di diritti acquistati posteriormente al sorgere del privilegio), non subisce alcuna limitazione. I privilegi marittimi ed aeronautici sono tutti privilegi speciali, e, come tali, muniti del c.d. diritto di seguito (art. 2747), il quale, secondo la migliore dottrina, si è storicamente affermato proprio nel campo della navigazione (Andrioli, in Comm. S.B. 1958, 100). Tale diritto di seguito, a differenza della normativa di diritto comune di cui all'art. 2747 (per il quale l'opponibilità sussiste nei confronti dei soli titolari di diritti acquistati posteriormente al sorgere del privilegio), non subisce alcuna limitazione: l'efficacia del privilegio è, infatti, sempre opponibile ai terzi che hanno acquistato la proprietà o altri diritti reali sul bene, anche se tali diritti sono stati trascritti anteriormente al sorgere del privilegio stesso e anche in caso di buona fede degli acquirenti stessi (Miglietta, Prandi, in Comm. Utet 1995, 379). Bibliografia: Ciccarello, Privilegio (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986; Del Vecchio, I privilegi nella legislazione civile, fallimentare e speciale, Milano, 1994; Gaetano, Privilegi (diritto civile e tributario), in Nss. D.I., XIII, Torino, 1966; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano, 1959; Pratis, Della tutela dei diritti (artt. 2740-2783), II, 1, in Comm. cod. civ., Torino, 1976; Ravazzoni, Privilegi, in Dig. civ., XIV, Torino, 1996; Tucci, Privilegi, I, Diritto civile e tributario, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991. |