Codice Civile art. 2783 - Preferenza non determinata dalla legge.Preferenza non determinata dalla legge. [I]. Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice. InquadramentoLa norma in commento stabilisce un criterio residuale per la disciplina dell'ordine dei privilegi. In particolare, quando la legge non individua il grado di preferenza di un privilegio speciale, esso si colloca dopo ogni altro privilegio regolato dal codice. Pertanto, se si tratta di privilegi mobiliari andranno a collocarsi dopo quelli elencati dall'art. 2778, se si tratta invece di privilegi immobiliari, dopo quelli indicati all'art. 2780 (Pratis, 1984, 1279). La fattispecie descritta dall'art. 2783 non contempla l'ipotesi del grado di preferenza non accordato ad uno specifico privilegio generale. Tuttavia dalla lettura sistematica della norma, appare verosimile ritenere che il privilegio generale a preferenza non determinata sia collocabile dopo tutti i privilegi generali disciplinati dal codice civile. Il concorso di crediti assistiti da privilegi speciali con grado di preferenza non determinato dalla leggeLa norma in esame, come anticipato, disciplina la fattispecie nella quale una legge speciale, nel riconoscere la natura privilegiata di un credito, non specifica il grado della prelazione, né definisce i parametri per una sua determinazione indiretta, nel concorso con gli altri crediti privilegiati (Pratis, 1976, 391). L'articolo in questione tende a colmare le lacune contenute nelle leggi speciali nel settore dei privilegi del credito affermando che il privilegio con grado di preferenza non determinato va collocato in grado successivo ad ogni altro privilegio speciale determinato dal codice civile (Parente, 300-301; Bozza, 711-712). Quindi i privilegi speciali previsti da leggi speciali che non dispongano alcuna graduazione, se di tipo mobiliare vanno posposti ai privilegi di cui all'art. 2778, nn. 1-13, ma preferiti a quelli di cui ai nn. 14-16; se di tipo immobiliare, invece, sono posposti ai privilegi di cui all'art. 2780. Il parametro normativo stabilito dalla disposizione in commento rappresenta quindi una norma di chiusura del sistema dei privilegi civili. Il concorso di crediti assistiti da privilegi generali con grado di preferenza non determinato dalla leggeLa collocazione posteriore ad ogni altro privilegio regolato dal codice civile delle figure di privilegio il cui grado di preferenza non risulti determinato dalla legge, testualmente riferita ai privilegi speciali, non concerne l'ipotesi del grado di preferenza non accordato al privilegio generale. Appare però plausibile, considerato il fondamento della norma, collocare il privilegio generale a preferenza non determinata dopo tutti i privilegi generali previsti dal codice civile e, quindi, dopo il ventesimo grado dell'ordine di prelazione dei privilegi mobiliari non prioritari (art. 2778) (Parente, 301-302). BibliografiaAmoroso, Il Decreto Semplificazioni fiscali e le nuove norme in materia doganale, in Fall., 2012; Apice, I rapporti tra privilegio speciale immobiliare e ipoteca alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 30 del 1997, in Dir. fall. 1997; Bozza, Conflitti tra cause di prelazione, in Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale, II, diretti da Galgano, Padova, 1996; Cendon, artt. 2740-2906, in Commentario al codice civile, Milano, 2009; Censoni, I diritti di prelazione nel concordato preventivo, in Giur. comm. fasc.1, 2009; Ciccarello, Privilegio (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986; Guglielmucci, Privilegio del credito del promissario acquirente, in Foro amm. 1997; Miglietta, Prandi, I privilegi, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1995; Mignarri, Disposizioni in materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, attività scudate e detenute all'estero, in Fall. 2012; Parente, Il sistema dei privilegi del credito, Milano, 2001; Parente, Nuovo ordine dei privilegi e autonomia privata, Napoli, 1981; Pratis, Privilegio (diritto civile e tributario), in Nss.D.I., app., V, Torino, 1984; Pratis, Della tutela dei diritti (artt. 2740-2783), II, 1, in Comm. cod. civ., Torino, 1976; Ruisi, Palermo A., Palermo C., I privilegi, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1980; Tucci, Privilegi, I, Diritto civile e tributario, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991. |