Codice Civile art. 2783 ter - Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea (1).Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea (1). [I]. I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto. (1) Articolo inserito dall'art. 9, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv., con modif., dalla l. 26 aprile 2012, n. 44. InquadramentoCon il d.l. n. 16/2012, conv., con modif., dalla l. n. 44/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) il Governo ha voluto introdurre disposizioni che mirano ad ottenere una semplificazione della normativa tributaria da un lato, e dall'altro ad attuare una lotta all'evasione fiscale. Scopo della normaLe disposizioni dettate dall'art. 9 d.l. n. 16/2012 hanno la finalità di potenziare le procedure per l'accertamento in materia doganale. Il comma 3 dell'art. appena menzionato inserisce nel codice civile l'art. 2783-ter al fine di equiparare i crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali iscritte nel bilancio generale dell'Unione Europea ed elencati nell'art. 2, par. 1 lett. a) della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto. In sostanza pone in essere un meccanismo operativo analogo a quello di cui all'art. 2783 bis. Nello specifico si tratta di prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte della Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato (ormai giunto a scadenza) istitutivo della Ceca, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. BibliografiaAmoroso, Il Decreto Semplificazioni fiscali e le nuove norme in materia doganale, in Fall., 2012; Apice, I rapporti tra privilegio speciale immobiliare e ipoteca alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 30 del 1997, in Dir. fall. 1997; Bozza, Conflitti tra cause di prelazione, in Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale, II, diretti da Galgano, Padova, 1996; Cendon, artt. 2740-2906, in Commentario al codice civile, Milano, 2009; Censoni, I diritti di prelazione nel concordato preventivo, in Giur. comm. fasc.1, 2009; Ciccarello, Privilegio (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986; Guglielmucci, Privilegio del credito del promissario acquirente, in Foro amm. 1997; Miglietta, Prandi, I privilegi, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1995; Mignarri, Disposizioni in materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, attività scudate e detenute all'estero, in Fall. 2012; Parente, Il sistema dei privilegi del credito, Milano, 2001; Parente, Nuovo ordine dei privilegi e autonomia privata, Napoli, 1981; Pratis, Privilegio (diritto civile e tributario), in Nss.D.I., app., V, Torino, 1984; Pratis, Della tutela dei diritti (artt. 2740-2783), II, 1, in Comm. cod. civ., Torino, 1976; Ruisi, Palermo A., Palermo C., I privilegi, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1980; Tucci, Privilegi, I, Diritto civile e tributario, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991. |