Codice Civile art. 2788 - Prelazione per il credito degli interessi.

Donatella Salari

Prelazione per il credito degli interessi.

[I]. La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento [492, 518 c.p.c.] o, in mancanza di questo [502 c.p.c.], alla data della notificazione del precetto [479 ss. c.p.c.]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale [1284], fino alla data della vendita.

Inquadramento

La norma in esame completa le disposizioni precedenti inerenti ai beni oggetto di pegno, al fine di dettare una regola generale in relazione agli interessi sui medesimi beni.

Ambito di operatività

Un orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ipotesi che il privilegio non possa essere esteso agli interessi maturati anteriormente all'anno in corso (Cass. III, n. 775/2013); tuttavia in dottrina è discusso se il legislatore, utilizzando la congiunzione «anche» intendesse o meno estendere la prelazione agli interessi maturati anche precedentemente al periodo espressamente fissato nella norma in esame (Gorla, in Comm. S. B., 1968, 75).

Limiti

La disposizione si limita a determinare i confini della prelazione ma non incide ovviamente sulla quantificazione del credito garantito (Realmonte, in Tr. Res., 1985, 666).

In ogni caso, il diritto di privilegio si estende agli interessi solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 e non al saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito (Cass. III, n. 775/2013).

Estensione alla materia fallimentare

Ai sensi del combinato disposto dell' art. 2749 e dell'art. 54, comma 3, l.fall. (per la nuova disciplina, v. l'art. 153 d.lgs. n. 14/2019 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, in tema di ammissione al passivo fallimentare il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa capiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato (Cass. I, n. 6587/2018).

Bibliografia

Bongiorno, La tutela espropriativa speciale del creditore pignoratizio, in Riv. dir. proc. 1990; Ciccarello, Pegno (diritto privato), in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982; Dalmartello, Pegno irregolare, in Nss.D.I, XII, Torino, 1965; Gabrielli, Il pegno, in Tratt. Dir. priv., diretta da Sacco, Torino, 2005; Gioia, Giudici e legislatore concordi sul pegno fluttuante: il consenso prevale sulla consegna, in Corr. giur. 1998; Mengoni, Gli acquisti «a non domino», Milano, 1975; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano, 1959; Montel, Pegno (diritto vigente), in Nss.D.I, XII, Torino, 1965.

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