Codice Civile art. 2815 - Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta.Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta. [I]. Nel caso di affrancazione [971], le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà. [II]. Nel caso di devoluzione [972] o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine [958], le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà. [III]. Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione [970], si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta. [IV]. Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla piena proprietà. InquadramentoLa norma disciplina l'ipotesi inerente la possibilità che l'oggetto dell'ipoteca sia l'enfiteusi, sotto il duplice profilo del diritto dell'enfiteuta e di quello del concedente sul fondo enfiteutico. I problemi normativi più rilevanti concernono i rapporti fra cause di estinzione del diritto ipotecato e sorte della relativa ipoteca. La norma è, quindi, finalizzata alla tutela sia del concedente che dei creditori ipotecari, che trovano quindi soddisfazione anche se con metodi differenti. Il diritto del concedente e quello dell'enfiteuta vengono ritenuti possibili accrescimenti del diritto di proprietà, onerato dalla garanzia ipotecaria. Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteutaLa risoluzione dell'ipoteca (gravante sul diritto di proprietà del concedente) sul prezzo di affranco, di cui al comma 1, comporta che, l'enfiteuta, debitore del prezzo d'affranco, non possa pagarlo al concedente se non dopo che siano stati soddisfatti i creditori iscritti secondo l'ordine delle iscrizioni. A garanzia dei creditori iscritti la legge prevede che la domanda di affrancazione non trascritta sia inefficace e che il conservatore non possa procedere alla trascrizione della stessa se il prezzo d'affranco non sia depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti (Gorla, Zanelli, 1992, 264). Se invece l'ipoteca grava sul diritto dell'enfiteuta, nel caso di affrancazione, essa si estende alla piena proprietà. Nell'ipotesi del comma 2, la risoluzione dell'ipoteca (gravante sul diritto dell'enfiteuta) sul prezzo dei miglioramenti (che deve essere corrisposto dal concedente all'enfiteuta nel caso di devoluzione) comporta l'esigenza di tutelare i creditori che potrebbero essere danneggiati anche nel momento della valutazione dei miglioramenti. A tal fine la disposizione dispone che il prezzo dei miglioramenti, ove non risulti da atto scritto concordato con i creditori, debba essere determinato giudizialmente in contraddittorio con gli stessi. A ciò deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 974, la domanda di devoluzione deve essere trascritta e notificata ai creditori iscritti al fine di consentire loro l'esercizio della facoltà di intervenire nel giudizio di devoluzione e di chiedere l'affrancazione (Gorla, Zanelli, 1992, 265). Se invece l'ipoteca grava sul diritto del concedente, essa, nel caso di devoluzione, si estende alla proprietà piena. Se il diritto dell'enfiteuta si estingue non per devoluzione, ma per prescrizione (comma 3), non si ha risoluzione dell'ipoteca gravante sul suo diritto sul valore dei miglioramenti, perché in tal caso l'enfiteuta non ha diritto ai miglioramenti. Il comma 4 disciplina gli altri casi di consolidazione del diritto dell'enfiteuta con quello del proprietario (successione mortis causa, acquisto inter vivos, rinunzia). In tali ipotesi l'ipoteca continua a gravare separatamente su ciascuno dei due diritti, a meno che le ipoteche non gravassero su uno solo dei due diritti, nel qual caso l'ipoteca si estende alla nuda proprietà. Nell'ipotesi in cui, invece, coesistano ipoteche sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta, per effetto della consolidazione le ipoteche continuano a gravare separatamente sui due diritti, in quanto ove una delle due categorie di ipoteche si estendesse alla piena proprietà, l'altra ne risulterebbe pregiudicata. 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