Codice Civile art. 2854 - Ipoteche iscritte nello stesso grado.Ipoteche iscritte nello stesso grado. [I]. I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo. InquadramentoTale disposizione deve essere strettamente raccordata con l'art. 2853 ed il legislatore ne sancisce perciò il carattere assolutamente eccezionale, con il contestuale divieto di estensione ad ipotesi ulteriori rispetto a quella di concorso tra iscrizioni ipotecarie sui medesimi beni o contro la medesima persona. Richieste contemporanee d'iscrizioneL'art. 2854 precisa che i crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo. L'articolo è un'ovvia conseguenza del principio che fra più coiscriventi non v'è preferenza o grado: si impone la proporzionalità del riparto come fra i creditori chirografari. I coiscriventi costituiscono un gruppo rispetto ai creditori chirografari e agli ipotecari successivi (Gorla, Zanelli, 384). BibliografiaGorla-Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992; Rubino, L' ipoteca immobiliare e mobiliare, Milano, 1956; Tamburrino, Le ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976. |