Codice Civile art. 2860 - Capacità per il rilascio.InquadramentoLa norma in esame consente al terzo acquirente di sottrarsi ai fastidi e al discredito derivanti dalla partecipazione al processo esecutivo. La disposizione limita le ipotesi di rilascio dei beni ipotecati per le gravose conseguenze che da questa circostanza possono derivare. Infatti, tramite il rilascio, il terzo acquirente è estromesso dalla procedura esecutiva e, pertanto, perde sia la possibilità di opporre eccezioni (art. 2859) sia la facoltà di procedere alla cosiddetta purgazione di ipoteca (art. 2889), e soprattutto viene privato della detenzione materiale del bene, recuperabile soltanto attraverso il soddisfacimento dei creditori iscritti ex art. 2863. Rilascio del bene ipotecatoL'istituto del rilascio viene definito un relitto storico per la non frequente applicazione (Rubino, 442). Il rilascio dei beni ai creditori contempera l'esigenza di liberare il terzo acquirente dalla scomoda posizione di soggetto passivo dell'espropriazione con la contemporanea esigenza di favorire la circolazione dei beni (Boero, 802; Gorla, Zanelli, 418; Ravazzoni, 87). Il periculum reiCi si chiede, nell'ipotesi in cui la cosa ipotecata perisca per caso fortuito prima della vendita o dell'assegnazione, se il rischio sia a carico del terzo rilasciante. Tale problematica viene risolta in dottrina secondo le norme in materia di contratti di alienazione (in particolare, con riferimento alla garanzia per evizione). La questione (se cioè il terzo sopporti il rischio, e quindi debba pagare il prezzo all'alienante senza poter opporre l'eccezione di evizione derivante dal rilascio) sta nel valutare se la garanzia per evizione venga meno quando la cosa perisca nel corso del processo esecutivo (Gorla, Zanelli, 421). In effetti ritiene la dottrina che se la cosa ipotecata perisce per caso fortuito prima della vendita o dell'assegnazione, il rischio è a carico del terzo rilasciante, che resta pertanto debitore ex art. 1475, comma 1 (Boero, 804). Viene meno, infatti, la garanzia per evizione: la perdita del fondo si considera determinata non dall'azione ipotecaria, ormai impossibile, ma dal caso fortuito (Gorla, Zanelli, 421). Capacità di alienare e legittimazione al rilascioAi fini del rilascio è richiesta la capacità di alienare. Tale necessità è ricondotta da una parte della dottrina alla valenza negoziale del rilascio (Gorla, Zanelli, 422). Secondo altri, e precisamente secondo quegli autori che negano effetto traslativo al rilascio, la necessità della capacità di alienare si spiega non perché il rilascio comporti un trasferimento della proprietà, quanto, piuttosto, perché si tratta di un atto di straordinaria amministrazione, che necessita, pertanto, delle forme di tutela previste per gli incapaci (Boero, 804; Cicero, 411). Invero, il terzo in cambio del vantaggio dell'estromissione dal processo esecutivo, subisce degli svantaggi: perde il possesso ed affida la cosa ad un custode nominato da altri; riconosce la legittimità dell'azione esecutiva; non può valersi della facoltà di liberare l'immobile pagando il prezzo, cioè valersi della c.d. purgazione. La legittimazione di rilascio spetta soltanto al terzo acquirente: ad essa non sono legittimati i creditori personali del terzo in via surrogatoria. In caso di acquisto in comunione occorre la manifestazione di volontà di tutti i comunisti (Boero, 804). BibliografiaBoero, Le ipoteche, in Comm. Utet 1999; Cicero, L'ipoteca, in Il diritto privato oggi, Milano, 2000; Coviello, Delle ipoteche nel diritto civile italiano, Roma, 1936; Fragali, Ipoteca, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gorla, Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992; Ravazzoni, La fideiussione, Milano, 1957; Ravazzoni, Le ipoteche, in Tr. Res., 20, Torino, 1998; Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tr. C. M., Milano, 1956; Tamburrino, Le ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976. |