Codice Civile art. 2863 - Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione.Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione. [I]. Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti [2852 ss.] e i loro accessori [2855], oltre le spese. [II]. Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente [510 3 c.p.c.]. [III]. Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti [629 ss. c.p.c.]. InquadramentoLa norma in esame stabilisce la possibilità per il terzo acquirente di recuperare il bene immobile rilasciato prima che vi sia la definitiva alienazione e, nel caso questa sia invece già avvenuta, attribuisce a questo il residuo del prezzo eventualmente presente. Il recupero dell'immobile rilasciatoLa norma in esame concede al terzo di recuperare l'immobile rilasciato mediante l'integrale pagamento dei creditori iscritti prima dell'acquisto del terzo, non anche i creditori del terzo acquirente anche se garantiti da ipoteca. L'espressione «creditori iscritti» indica infatti i creditori iscritti contro il terzo acquirente prima del suo acquisto (artt. 2858, 2861, comma 2 e 2864). Il rilascio, infatti, non produce effetti nei confronti dei creditori personali del terzo, i quali non potranno pretendere di proseguire l'esecuzione contro l'amministratore, ma dovranno proseguire l'azione esecutiva contro il proprio debitore, salvi rimanendo gli atti compiuti nei confronti dell'amministratore (art. 564 c.p.c.) (Gorla, Zanelli, 431). Il pagamento deve essere integrale, comprensivo cioè dell'intera somma iscritta. Secondo la dottrina prevalente, vanno soddisfatti anche gli accessori, ex art. 2855. In linea di principio il creditore non può rifiutare l'adempimento del terzo, a differenza di quanto previsto dall'art. 1180, comma 2; la dottrina ha, tuttavia, isolato talune ipotesi in cui il rifiuto è legittimo: quando il credito ha per oggetto una prestazione di fare infungibile, non ancora convertita in obbligo di risarcimento del danno; quando sia ancora in corso un termine pattuito anche nell'interesse del creditore; nel caso di offerta parziale, ancorché corrispondente al valore del bene o al prezzo d'acquisto (Boero, 810). Nel caso di rifiuto illegittimo del pagamento si ritiene che l'offerta formale con l'attivazione della procedura della mora credendi non sia necessaria ai fini dell'opposizione all'espropriazione, ma ai fini della cancellazione dell'ipoteca, che avverrà con la convalida del deposito (Boero, 810). L'estinzione del processo esecutivo. Il diritto del terzo acquirente al prezzo residuoIl rilascio perde effetti se il processo esecutivo si estingue per rinunzia o per inattività delle parti (artt. 629-632 c.p.c.). L'estinzione del processo esecutivo incide sul rilascio con effetto ex nunc (Ravazzoni, 89). Si rinvia per il resto a quanto detto sub art. 2860. Col rilascio il terzo acquirente non si spoglia della proprietà dell'immobile ipotecato. Si spiega così il diritto del terzo al prezzo ricavato dalla vendita forzata, che residua una volta pagati i creditori iscritti e le spese relative. BibliografiaBoero, Le ipoteche, in Comm. Utet 1999; Cicero, L'ipoteca, in Il diritto privato oggi, Milano, 2000; Coviello, Delle ipoteche nel diritto civile italiano, Roma, 1936; Fragali, Ipoteca, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gorla, Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992; Ravazzoni, La fideiussione, Milano, 1957; Ravazzoni, Le ipoteche, in Tr. Res., 20, Torino, 1998; Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tr. C. M., Milano, 1956; Tamburrino, Le ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976. |