Codice Civile art. 2872 - Modalità della riduzione.Modalità della riduzione. [I]. La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma [2876] per la quale è stata presa l'iscrizione [2838] o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. [II]. Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere [243 trans.]. InquadramentoLa riduzione dell'ipoteca è prevista per l'ipotesi con cui il valore dei beni ipotecati superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuti degli accessori. Secondo l'articolo in esame, la riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. L'istituto della riduzione delle ipoteche il legislatore contempera due esigenze: quella di permettere al creditore una rapida iscrizione dell'ipoteca anche qualora il credito sia illiquido o non siano determinati i beni da vincolare e quella di non far risultare dai pubblici registri un vincolo eccessivo rispetto all'ammontare effettivo del credito garantito (Tamburrino, 326). NaturaLa prevalente dottrina (Gorla, 402; Rubino, 484) considera la riduzione una parziale estinzione dell'ipoteca iscritta; tuttavia, altri autori (Maiorca, 127) respingono tale qualificazione, e nella riduzione ravvisano soltanto un procedimento di rettifica di alcuni elementi dell'ipoteca. Qualcuno (Gorla, 399; Rubino, 483) individua anche una figura di riduzione impropria, la quale, sul presupposto di una semplice eccedenza dell'iscrizione sull'effettiva estensione del diritto d'ipoteca, non opererebbe restringendo quest'ultima, ma soltanto cancellando parzialmente la parte eccessiva di pubblicità. Tale riduzione impropria avrebbe in comune con la riduzione propria il procedimento, mentre differenti ne sarebbero la natura, i presupposti, gli effetti ed i limiti di ammissibilità e si verificherebbe nell'ipotesi di iscrizione parzialmente nulla dall'origine, quando il credito sia stato liquidato dopo l'iscrizione, nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 2873, comma 2. Sebbene le norme facciano riferimento alle ipotesi di riduzione sopra individuate, la dottrina dominante (Gorla, 404) ammette la c.d. riduzione volontaria, in quanto considera sempre consentito alle parti di modificare consensualmente elementi dell'ipoteca iscritta. L'azione di riduzionePer ottenere la riduzione è necessario presentare al conservatore dei registri immobiliari un titolo giustificativo, che può consistere o nell'atto di consenso del debitore o nella sentenza passata in giudicato. Perché sia opponibile ai terzi, la richiesta di riduzione deve essere annotata (Gorla, 402). L'azione di riduzione spetta al debitore, al terzo acquirente ed ai creditori iscritti successivamente, dunque sostanzialmente a chiunque vi abbia interesse (Gorla, 403); la giurisprudenza è dello stesso avviso. Quanto alla natura personale o reale della stessa, la dottrina tradizionale ritiene che essa abbia carattere personale, individuando il giudice competente ex art. 18 c.p.c. (Gorla, 403; Tamburrino, 334); la dottrina più recente (Ravazzoni, 93) la considera di natura reale, con applicazione dell'art. 21 c.p.c. Secondo l'art. 2872 la riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni. In dottrina sono stati individuati alcuni casi in cui può essere domandata la riduzione dell'ipoteca quanto alla somma: a) quando il credito per il quale era stata iscritta ipoteca non fosse liquido, b) quando il debitore, o chi per lui, abbia eseguito pagamenti parziali, o comunque si sia verificata un'estinzione parziale del debito pari ad almeno un quinto dell'intero debito. Secondo Cass. I , n. 13812/2022 riguardo ai rapporti tra ipoteca e mutuo fondiario, la liberazione di uno o più immobili ipotecati a favore dell'istituto di credito, prevista dall'art. 39, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993, richiede il pagamento di almeno un quinto del debito originario, dal momento che si istituisce un collegamento necessario fra la liberazione degli immobili posti a garanzia delle somme "ancora" dovute e la misura del pagamento previsto ai fini della riduzione delle somme garantite, così come richiesto dalla prima parte della medesima disposizione. BibliografiaFragali, Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gorla, Del pegno. Delle ipoteche, in Com. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1973; Gorla, Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Com. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992; Maiorca, Ipoteca, in Nss. d. I., IX, Torino, 1963; Ravazzoni, Le ipoteche, in Tr. Res., 20, Torino, 1985; Rubino, L'ipoteca mobiliare ed immobiliare, in Tr. C. M., XIX, Milano, 1956; Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., VI, Torino, 1976. |